Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Art. 19 Rendiconto

Conformemente alle deliberazioni parlamentari, il fornitore di servizi finanziari non deve fornire incondizionatamente i documenti ai suoi clienti, ma soltanto se questi li richiedono. Sono fatti salvi eventuali accordi di diverso tenore conclusi con i clienti.

Anche il rendiconto può essere fornito in forma standardizzata nel rispetto delle disposizioni legali, ad esempio consentendo al cliente di consultare le informazioni direttamente online. Il rendiconto deve comunque essere fornito su un supporto durevole per garantire la conservazione delle prove.

Nell’ambito del rendiconto, anche i documenti e i giustificativi che il fornitore di servizi finanziari riceve dalla banca depositaria devono essere trasmessi su richiesta del cliente, ma soltanto nel caso in cui tale fornitore non sia una banca depositaria. In caso contrario l’obbligo di rendiconto incombe comunque alla banca depositaria.

Sezione 4: Trasparenza e diligenza riguardo ai mandati dei clienti

Art. 20 Elaborazione dei mandati dei clienti

La normativa si rifà agli articoli 67–69 del regolamento delegato (UE) 2017/56523. Essa intende assicurare che i mandati siano eseguiti nel miglior interesse possibile dei clienti secondo il principio della buona fede. In questo contesto gli interessi del fornitore di servizi finanziari devono passare in secondo piano. Un’esecuzione o una trasmissione avviene senza indugio se è svolta il prima possibile in considerazione del quadro generale, ovvero senza ritardo ingiustificato.

I gestori patrimoniali sono direttamente interessati da questa disposizione soltanto in casi rari, dal momento che solitamente non gestiscono sistemi tecnici e l’esecuzione dei mandati dei clienti è prestabilita nelle istruzioni delle banche.

Per quanto concerne la contabilità, devono essere ovviamente osservati i principi legali della tenuta regolare dei conti (art. 957a CO).

Art. 21 Migliore esecuzione possibile dei mandati dei clienti

Le regole sulla migliore esecuzione possibile («best execution») ai sensi dell’articolo 18 LSerFi sono oggetto di una prassi generalmente riconosciuta che non corrisponde più ai requisiti usuali a livello internazionale (ad es. a quelli dell’UE o degli USA), in particolare per quanto concerne le disposizioni sulla determinazione della migliore sede di esecuzione possibile per il cliente. Conformemente all’articolo 27 paragrafo 1 MiFID II, l’ordinanza stabilisce pertanto che nell’esecuzione dei mandati dei clienti il fornitore di servizi finanziari deve operare un confronto tra le sedi di esecuzione rilevanti per lo strumento finanziario in questione.

La migliore esecuzione possibile dei mandati in relazione alle indennità da parte di terzi è garantita dall’osservanza degli obblighi previsti all’articolo 26 LSerFi.

Anche in questo caso il numero di gestori patrimoniali direttamente interessati dalla disposizione è molto esiguo poiché normalmente essi non possono influire sull’esecuzione dei man-

23 Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva, GU L 87 del 31.3.2017, pagg. 1–83.