Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Art. 33 Garanzia finanziaria equivalente

Capoverso 1

Il deposito di garanzie presso una banca ai sensi della LBCR è necessario perché il servizio di registrazione non può accettare depositi del pubblico. Il consenso del servizio di registrazione al deposito risulta inoltre opportuno perché tale servizio può verificare l’adempimento delle relative condizioni di registrazione e, in caso di necessità, assicurarsi che la garanzia venga utilizzata conformemente al suo scopo. Il capitale richiesto, ovvero il controvalore di 10 000 000 franchi (al posto della sottoscrizione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o della fornitura di una garanzia), corrisponde al capitale minimo di una banca svizzera ai sensi della LBCR e risulta essere un requisito minimo adeguato per i fornitori esteri di servizi finanziari che impiegano consulenti alla clientela in Svizzera.

Capoverso 2

Questa disposizione riguarda i casi in cui un consulente alla clientela che opera per un fornitore estero di servizi finanziari deve essere iscritto nel registro dei consulenti e necessita a tal fine di una copertura assicurativa, così come i casi in cui un’impresa svizzera di consulenza in investimenti (la quale, secondo la legge, non è sottoposta a una vigilanza prudenziale) impiega consulenti alla clientela.

Sezione 2: Servizio di registrazione

Art. 34 Domanda di abilitazione

Capoverso 1

L’esercizio dell’attività del servizio di registrazione presuppone il rilascio dell’abilitazione da parte della FINMA. A tal fine, il richiedente deve presentare per tempo, prima dell’inizio dell’attività prevista, una pertinente domanda di abilitazione alla FINMA e fornire la prova di essere in grado, in termine organizzativi, di risorse umane e finanziarie, di assolvere durevolmente la funzione di un servizio di registrazione.

La FINMA rilascia l’abilitazione all’esercizio dell’attività di servizio di registrazione se tutti i requisiti definiti nella legge e nell’ordinanza sono adempiuti al momento dell’abilitazione e se il richiedente può garantire che le prescrizioni legali siano rispettate anche durevolmente. Al riguardo è opportuno segnalare che i requisiti posti ai servizi di registrazione non devono essere eccessivamente severi, dal momento che il loro campo di attività è già molto limitato dalla legge – se paragonato, ad esempio, a quello degli organi di verifica disciplinati negli articoli successivi (cfr. art. 52 segg.) o a quello delle infrastrutture del mercato finanziario – e che si tratta essenzialmente di servizi di informazione. D’altro canto, occorre anche precisare che i consulenti alla clientela soggetti all’obbligo di registrazione non possono svolgere la loro attività in Svizzera senza essere iscritti nel registro dei consulenti. La mancata iscrizione equivale quindi di fatto a un divieto di esercizio della professione in Svizzera. Questa possibile grave conseguenza giustifica la definizione di requisiti non troppo blandi per il registro dei consulenti.

Le indicazioni e i documenti contenuti nella domanda devono permettere alla FINMA di valutare l’adempimento da parte dei richiedenti delle condizioni di abilitazione e degli obblighi.

Capoverso 2

Il servizio di registrazione e le persone incaricate della gestione di tale organo devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile, godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione. Pertanto la domanda di abilitazione deve contenere le