Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
dannosi la continuità dell’attività possa essere garantita o perlomeno possa essere ripristinata quanto prima l’attività (lett. f).
Art. 38 Delega di attività
Come nell’UE, dove viene svolta dalle autorità, l’attività principale del servizio di registrazione è un compito di diritto pubblico che, in quanto tale, non può essere esternalizzato a causa delle funzioni sovrane ad esso connesse.
Le attività di importanza secondaria (come la manutenzione informatica o compiti analoghi), che attualmente possono spesso essere svolte correttamente e in modo più efficace da specialisti esterni, devono invece poter essere delegate a terzi qualificati.
La delega di attività presuppone la conclusione di un accordo in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo con i terzi in questione. Al suo interno devono essere definiti esattamente, in particolare, i compiti delegati e disciplinate le competenze e le responsabilità. Art. 39 Costi dell’abilitazione
La ripartizione dei costi disciplinata in questa disposizione corrisponde al principio generale di cui all’articolo 15 capoverso 1 LFINMA e comprende pertanto anche le procedure che si concludono senza una decisione o con un decreto d’abbandono.
Art. 40 Termine di conservazione
Il termine si fonda sulla regolamentazione generale del CO.
Sezione 3: Obbligo di comunicazione ed emolumenti
Art. 41 Obbligo di comunicazione
La disposizione si rifà alle norme corrispondenti applicabili agli intermediari assicurativi (cfr. art. 189 dell’ordinanza sulla sorveglianza [OS; RS 961.011]).
Art. 42 Emolumenti
Secondo la legge la regolamentazione degli emolumenti del servizio di registrazione si basa sull’articolo 46a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Sono pertanto applicabili in linea di principio le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1) che si fondano su questa disposizione. La regolamentazione corrisponde a quella degli emolumenti degli organi di verifica.
4.1.2 Offerta di strumenti finanziari
4.1.2.1 Prospetto per valori mobiliari
Sezione 1: In generale
Art. 43 Definizione di prospetto
La LSerFi utilizza diverse volte il termine «prospetto» senza però definirlo. In relazione con la LSerFi, tuttavia, questo termine deve essere inteso in senso stretto, soprattutto a causa delle disposizioni penali e sulla responsabilità ivi contenute. Per prospetto ai sensi della LSerFi si intende unicamente un documento che (1) è stato approvato da un organo di verfica (facoltativamente o in virtù di un obbligo legale), (2) è stato redatto in base all’obbligo di pubblicare un