Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

prospetto previsto nella LSerFi e – conformemente all’eccezione di cui all’articolo 51 capoverso 2 LSerFi – deve ancora essere finalizzato e sottoposto a verifica oppure che (3) è considerato automaticamente riconosciuto ai sensi dell’articolo 54 capoverso 3 LSerFi ed è anche effettivamente utilizzato per un’offerta pubblica in Svizzera o un’ammissione al commercio presso una sede di negoziazione svizzera e depositato in quanto tale presso un organo di verifica (art. 70 cpv. 4 lett. b OSerFi).

È quindi opportuno distinguere il prospetto secondo la LSerFi dal «private placement memorandum», che viene redatto facoltativamente e non è approvato da un organo di verifica oppure che deve ancora essere sottoposto a verifica, o dai documenti per l’offerta o la quotazione redatti all’estero (anche da emittenti svizzeri) e non utilizzati in Svizzera. Questi ultimi non sottostanno né alle disposizioni sul prospetto della LSerFi né alle sue disposizioni penali e sulla responsabilità. I suddetti documenti possono continuare ad essere denominati prospetti, ma senza l’aggiunta «secondo la LSerFi». Sono inoltre ammesse denominazioni analoghe.

Gli articoli generali 35–47 LSerFi non sono applicabili ai prospetti per investimenti collettivi di capitale. I requisiti particolari per questi prospetti sono disciplinati esaustivamente come lex specialis agli articoli 48–50 LSerFi.

Art. 44 Determinazione del tipo di offerta

Le eccezioni di cui all’articolo 36 capoverso 1 LSerFi si fondano su diverse considerazioni. La legge considera ad esempio l’assenza di necessità di proteggere gli investitori (lett. a, c e d), le possibili conseguenze dell’offerta sugli investitori (lett. e), la stretta relazione tra investitore e offerente (lett. b) nonché le ripercussioni minime sul mercato dei capitali (lett. b ed e).

L’articolo 36 capoverso 1 lettera c LSerFi fa riferimento al valore al quale l’investitore acquista i valori mobiliari. Al riguardo è determinante il valore della controprestazione fornita per l’acquisto, ovvero generalmente il prezzo di acquisto. Per determinare il valore in franchi di una controprestazione espressa in valuta estera si devono utilizzare in primo luogo i tassi di cambio ufficiali della Banca nazionale svizzera (BNS) oppure, se questi non sono disponibili, il tasso di cambio pubblicato da una banca svizzera rilevante nelle operazioni in cambi. Se sono disponibili indicazioni puramente orientative e un intervallo di valori occorre basarsi sul valore più basso di tale intervallo.

L’articolo 36 capoverso 1 lettera d LSerFi menziona un valore nominale minimo in franchi. In caso di valori mobiliari espressi in valute estere, tale valore in franchi può pertanto essere soggetto a oscillazioni. Per chiarire come procedere alla conversione delle valute estere e garantire la certezza del diritto, il capoverso 2 precisa che occorre basarsi sul momento dell’apertura dell’offerta (oppure, se il prezzo dell’offerta non è ancora disponibile e non è definito un intervallo di valori, sul momento della determinazione del prezzo dell’offerta) e su un metodo di calcolo preciso. In tal modo si escludono il rischio legato a oscillazioni del cambio e la violazione delle disposizioni derogatorie. Se sono disponibili indicazioni puramente orientative e un intervallo di valori occorre basarsi sul valore più basso di tale intervallo.

L’articolo 36 capoverso 1 lettera e LSerFi fa riferimento a un periodo di tempo, a un valore complessivo e a un importo espresso in franchi. Il periodo rilevante decorre dalla prima offerta pubblica. Ai fini della certezza del diritto, la base di calcolo del valore complessivo è stabilita mediante un indicatore facile da determinare e utilizzando gli stessi criteri previsti per le lettere c (prezzo di acquisto dell’investitore) e d (tasso di cambio in franchi svizzeri della BNS o di una banca svizzera). Se sono disponibili indicazioni puramente orientative e un intervallo di valori, occorre basarsi in questo caso sul valore più elevato di tale intervallo in considerazione dell’idea alla base della regolamentazione (ripercussioni minime sul mercato dei capitali).