Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Sezione 9: Emolumenti

Art. 78 Obbligo di pagare gli emolumenti

Secondo la legge la regolamentazione degli emolumenti dell’organo di verifica si basa sull’articolo 46a LOGA. Sono pertanto applicabili in linea di principio le disposizioni dell’OgeEm che si fondano su questa disposizione.

Art. 79 Aliquote degli emolumenti

La disposizione corrisponde ai principi generali che si applicano agli emolumenti dell’amministrazione e si basa sugli articoli 5 e 8 dell’ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA; RS 956.122).

4.1.2.2 Foglio informativo di base per strumenti finanziari

Sezione 1: Obbligo

Art. 80 Principio

Analogamente al campo d’applicazione territoriale dell’obbligo di pubblicare un prospetto (cfr. art. 35 cpv. 1 LSerFi) anche l’obbligo di redigere un foglio informativo di base può applicarsi unicamente alle offerte in Svizzera. La presente disposizione lo sancisce espressamente per garantire la certezza del diritto. Pertanto, se offre strumenti finanziari all’estero a partire dalla Svizzera, il fornitore di servizi finanziari non ha l’obbligo di redigere il foglio informativo di base. In questo caso, per quanto attiene alla documentazione destinata al cliente, bisogna rispettare il diritto applicabile nello Stato in cui è offerto lo strumento finanziario (nell’UE ad es. viene richiesto un documento secondo il regolamento PRIIP25).

Il produttore di uno strumento finanziario è per natura la persona che produce o fabbrica tale strumento e che quindi conosce meglio il suo funzionamento e le sue caratteristiche. Questa persona deve quindi essere in grado di definire le condizioni essenziali (il profilo di rischio e di rendimento come pure i costi) e di adeguarle. A seconda della situazione, il garante dello strumento finanziario, ossia la persona che mette a disposizione le garanzie, può anche essere il produttore.

Art. 81 Investimenti collettivi di capitale multi-comparto

La presente disposizione riprende il tenore dell’articolo 107b OICol, che resta materialmente invariato ma che viene adeguato sotto il profilo redazionale. La disposizione dell’OICol può quindi essere abrogata.

Art. 82 Investimenti collettivi di capitale con più classi di quote

La presente disposizione riprende il tenore dell’articolo 107c OICol, che resta materialmente invariato ma che viene adeguato sotto il profilo redazionale. La disposizione dell’OICol può quindi essere abrogata.

Art. 83 Contratti di gestione patrimoniale

Questa precisazione si basa sugli articoli 3 capoverso 2 LICol e 3 capoverso 3 OICol (abrogati dalla LSerFi) e ha lo scopo di impedire che l’obbligo di redigere un foglio informativo di base venga eluso attraverso i mandati di gestione patrimoniale a breve termine aventi per oggetto

25 Cfr. in merito il commento che figura al n. 3.1.3.