Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

da altre società e che ora intende emettere valori mobiliari propri può far valere il termine breve di 10 giorni civili di cui all’articolo 53 capoverso 4 LSerFi (cpv. 1). Questo vale anche per le emissioni effettuate da una nuova società mediante un prestatore di cauzioni conosciuto (cpv. 2).

Capoverso 3

La disposizione precisa come deve essere calcolato il periodo di 3 anni di cui all’articolo 69 capoverso 1 lettera a: secondo la normativa proposta è determinante il momento (e i 3 anni precedenti) in cui il prospetto completo è sottoposto per la prima volta alla verifica ex ante da parte del pertinente organo di verifica.

Art. 70 Verifica e riconoscimento di prospetti esteri

Per la verifica e il riconoscimento di prospetti esteri si segue la procedura ordinaria adottata anche per i prospetti svizzeri. Di conseguenza ai prospetti esteri così riconosciuti si applicano anche le altre disposizioni del capitolo 1 del titolo terzo della legge, in particolare quelle sulla validità, sull’obbligo di pubblicare un prospetto, sul deposito e sulla pubblicazione come pure le relative disposizioni dell’ordinanza.

Per i prospetti esteri che adempiono le condizioni per un riconoscimento automatico secondo l’articolo 54 capoversi 2 e 3 LSerFi è superfluo introdurre regole procedurali, dato che questi prospetti e i relativi supplementi sono considerati riconosciuti a tutti gli effetti. Tuttavia, essi devono essere annunciati, depositati, pubblicati e messi a disposizione dall’offerente al più tardi al momento dell’apertura dell’offerta pubblica in Svizzera o dalla persona che chiede l’ammissione al commercio al più tardi al momento dell’ammissione al commercio dei relativi valori mobiliari presso una sede di negoziazione svizzera (cfr. le pertinenti disposizioni dell’art. 64 LSerFi).

L’elenco degli ordinamenti giuridici o dei Paesi riconosciuti è compilato sulla base di criteri che garantiscono un livello di trasparenza comparabile. La compilazione dell’elenco è di competenza dell’organo di verifica. Se gli ordinamenti giuridici o i Paesi in questione prevedono standard differenti o se fanno distinzione tra mercati regolamentati e mercati non regolamentati, bisogna definire ulteriori elementi per il riconoscimento al fine di garantire l’obiettivo di protezione.

Sezione 8: Organo di verifica

Art. 71 Domanda di abilitazione

Capoverso 1

L’esercizio dell’attività dell’organo di verifica presuppone il rilascio dell’abilitazione da parte della FINMA. A tal fine, il richiedente deve presentare per tempo, prima dell’inizio dell’attività prevista, una pertinente domanda di abilitazione alla FINMA e fornire la prova di essere in grado, in termini organizzativi, di risorse umane e finanziarie, di assolvere durevolmente la funzione di un organo di verifica per i prospetti.

La FINMA rilascia l’abilitazione all’esercizio dell’attività di organo di verifica se tutti i requisiti definiti nella legge e nell’ordinanza sono adempiuti al momento dell’abilitazione e se il richiedente può garantire che le prescrizioni legali siano rispettate anche durevolmente.