Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 55Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
legali (come quelle della LSerFi, dell’OSerFi, della PA ecc.). In tal modo si garantisce che le persone che devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile presentino regolarmente all’organismo di vigilanza dell’organo di vigilanza un rapporto sull’attività di quest’ultimo e ne rendano conto. Come altri titolari di un’autorizzazione secondo le leggi sui mercati finanziari, anche l’organo di verifica deve prevenire, mediante un’adeguata struttura organizzativa, i conflitti di interessi, in particolare con unità operative orientate al conseguimento di un utile (lett. d), ad esempio emanando norme in materia di pubblicità e ricusazione nonché un apposito regolamento di organizzazione. Se l’organo di verifica è integrato in una persona giuridica esistente, le persone incaricate della direzione devono essere separate dal punto di vista funzionale e gerarchico dalle altre unità operative orientate al conseguimento di un utile. In tal modo si evitano i conflitti di interessi e si garantisce l’indipendenza. L’organo di verifica deve poter verificare il prospetto senza subire influenza alcuna dalle unità orientate al conseguimento di un utile. La verifica dei vari prospetti deve però poter essere effettuata anche da collaboratori incaricati dell’adempimento di altri compiti, purché ciò non generi alcun conflitto di interessi.
Si deve presumere che l’inoltro del prospetto all’organo di verifica e il deposito dello stesso presso tale organo avvengano perlopiù in forma elettronica nell’ambito di una procedura pubblica di richiamo. Pertanto, per l’organo di verifica è fondamentale e indispensabile disporre di un’infrastruttura informatica adeguata e di un dispositivo di sicurezza corrispondente (lett. e). Occorre inoltre definire una strategia che garantisca una gestione regolare della continuità operativa affinché in casi di forza maggiore e, in generale, al verificarsi di eventi dannosi la continuità dell’attività possa essere garantita o perlomeno possa essere ripristinata quanto prima l’attività (lett. f).
Art. 75 Delega di attività
Il compito principale dell’organo di verifica consiste nella verifica e nell’approvazione dei prospetti. Come nell’UE, dove viene svolto dalle autorità, è un compito di diritto pubblico che, in quanto tale, non può essere delegato a causa delle funzioni sovrane ad esso connesse.
Le attività di importanza secondaria (come la manutenzione informatica o compiti analoghi), che attualmente possono spesso essere svolte correttamente e in modo più efficace da specialisti esterni, devono invece poter essere delegate a terzi qualificati.
La delega di attività presuppone la conclusione di un accordo in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo con il terzo in questione. Al suo interno devono essere definiti esattamente i compiti delegati e disciplinate le competenze e le responsabilità.
Art. 76 Costi dell’abilitazione
La ripartizione dei costi disciplinata in questa disposizione corrisponde al principio generale di cui all’articolo 15 capoverso 1 LFINMA e comprende pertanto anche le procedure che si concludono senza una decisione o con un decreto d’abbandono.
Art. 77 Termine di conservazione
Il termine si fonda sulla regolamentazione generale del CO.