Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
soltanto una o poche transazioni. Un contratto di gestione patrimoniale è da considerarsi concluso per una lunga durata se concerne un numero illimitato di transazioni.
Art. 84 Terzi qualificati
Spetta al produttore dello strumento finanziario decidere se il terzo incaricato è qualificato per lo svolgimento del compito. Dato che a norma della disposizione di legge il produttore rimane responsabile della completezza e correttezza delle indicazioni contenute nel foglio informativo di base, non si devono fissare inutilmente limiti alla delega. Il terzo deve in particolare avere una conoscenza sufficiente del funzionamento dello strumento finanziario e delle prescrizioni della LSerFi e della LIsFi relative alla redazione del foglio informativo di base.
Art. 85 Versione provvisoria
Una versione provvisoria del foglio informativo di base secondo l’articolo 58 capoverso 4 LSerFi è redatta per gli strumenti finanziari che sono offerti nell’ambito di un’emissione sul mercato primario per essere sottoscritti e per i quali ad esempio i costi non possono ancora essere fissati e possono quindi essere fornite in merito soltanto indicazioni orientative. Nel foglio informativo di base occorre segnalare chiaramente se e quali indicazioni sono orientative. A tal fine, si può ad esempio fornire un intervallo di valori entro cui possono oscillare i costi.
Se dopo essere state fissate definitivamente nella conferma di transazione («trade confirmation») le indicazioni orientative si collocano ancora all’interno dell’intervallo di valori fornito e quindi non hanno subito modifiche sostanziali, al termine dell’operazione non occorre redigere un foglio informativo di base adeguato secondo l’articolo 62 capoverso 1 LSerFi. Questo risulta dal senso della legge e non necessita di essere esplicitamente disciplinato. Un foglio informativo di base definitivo deve però essere redatto nel caso di un’offerta successiva destinata ad altri clienti privati.
Sezione 2: Eccezioni
Art. 86 Strumenti finanziari
Capoverso 1
Le obbligazioni convertibili (lett. a) sono considerate, prima della conversione, «valori mobiliari equiparabili ad azioni», poiché si trasformano in titoli di partecipazione non appena sono state annunciate per la conversione. Quest’ultima può essere effettuata ad esempio per il finanziamento di imprese utilizzando a tale fine strumenti finanziari ripartiti tra due o più parti contraenti.
I diritti di opzione e i diritti preferenziali di sottoscrizione (lett. b) sono strumenti contemplati dal diritto della società anonima, assegnati agli azionisti esistenti nel caso di un aumento di capitale (art. 652b CO) o dell’emissione di obbligazioni convertibili (art. 653c CO) affinché tali azionisti siano tutelati contro una diluizione. L’assegnazione dei suddetti diritti non costituisce un’offerta e pertanto non determina l’obbligo di redigere un foglio informativo di base. Tuttavia un diritto di opzione o un diritto preferenziale di sottoscrizione di regola si riferisce soltanto a una frazione di una nuova azione o obbligazione convertibile. Gli azionisti devono quindi acquistare ulteriori diritti di opzione o diritti preferenziali di sottoscrizione per poter effettivamente esercitare il loro diritto a nuove azioni o obbligazioni, diversamente i diritti loro assegnati decadono. Al fine di evitare ciò, nella maggior parte dei casi questi diritti sono negoziabili. Per le transazioni più significative essi sono addirittura quotati in borsa. In tale contesto i diritti di opzione o i diritti preferenziali di sottoscrizione sono offerti a clienti privati affinché anche questi possano effettivamente esercitare il loro diritto ad acquistare nuove azioni o obbligazioni convertibili. Dato che sono di durata piuttosto breve, ovvero di un paio di settimane, e incorporano