Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Devono anche essere presentate statistiche quantitative sui prospetti svizzeri ed esteri approvati, suddivise per tipo di strumento finanziario, ed eventuali sfide che l’organo di verifica dovrà affrontare nell’esercizio successivo, indicando ad esempio il numero di decisioni dell’organo di verifica che sono state impugnate o i procedimenti giudiziari pendenti. Altre eventuali indicazioni pertinenti devono essere fornite nel rapporto annuale sull’attività dell’organo di verifica e trasmesse alla FINMA.

Capoverso 3

L’organo di verifica deve comunicare previamente alla FINMA taluni cambiamenti. Questi comprendono elementi centrali delle condizioni di abilitazione e sono elencati in maniera esaustiva. Dal momento che l’organo di verifica non è sottoposto a una vigilanza prudenziale da parte della FINMA appare opportuno che esso si limiti a comunicare previamente alla FINMA i cambiamenti e che quest’ultima non li debba approvare, ma ne debba semplicemente prendere atto. La FINMA si riserva tuttavia la facoltà di adottare i provvedimenti necessari nel caso in cui le condizioni di abilitazione non siano più adempiute.

Art. 73 Luogo della direzione

Capoverso 1

Un esercizio corretto della funzione di un organo di verifica e una vigilanza efficace da parte della FINMA presuppongono che tale organo abbia la propria sede in Svizzera e che sia anche effettivamente diretto dalla Svizzera.

Capoverso 2

In linea di principio l’organo di verifica può scegliere liberamente la sua forma giuridica e la sua organizzazione interna. La legge definisce le condizioni quadro per la sua organizzazione, ma non le disciplina nel dettaglio. L’organo di verifica può ad esempio essere una persona giuridica, ma può anche essere integrato in una persona giuridica esistente che abbia sede in Svizzera, a condizione che l’attività operativa dell’organo di verifica sia effettivamente diretta e svolta dalla Svizzera.

Capoverso 3

Indipendentemente dal modello di organizzazione e dalla forma giuridica scelti dall’organo di verifica, occorre assicurarsi che almeno due persone qualificate siano responsabili dell’attività operativa. In tal modo si garantisce una sostituzione continuativa. Per il corretto esercizio della loro funzione tali persone devono essere domiciliate in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione e assumersene la responsabilità. Devono inoltre disporre delle competenze specialistiche e dell’esperienza necessarie per la verifica dei prospetti.

Art. 74 Organizzazione

Capoverso 1

La legge stabilisce (cfr. art. 52 cpv. 2 LSerFi) che l’organo di verifica deve essere organizzato in modo da garantire l’adempimento indipendente dei suoi compiti.

In virtù di questa disposizione legale e analogamente a quanto previsto per gli istituti finanziari autorizzati secondo la LIsFi, l’organo di verifica deve disporre di un’adeguata organizzazione aziendale. L’organizzazione deve essere disciplinata in un regolamento di organizzazione (lett. a). L’organo di verifica deve inoltre impiegare personale in possesso di qualifiche adeguate per la sua attività (lett. b). Deve poi disporre di un SCI e di un sistema di garanzia della conformità alle norme («compliance») che assicurino e controllino il rispetto delle disposizioni