Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

il diritto di acquistare nuove azioni o obbligazioni convertibili, i diritti di opzione e i diritti preferenziali di sottoscrizione presentano un profilo di rischio simile a quello delle azioni o obbligazioni convertibili sottostanti che sono offerte simultaneamente per la sottoscrizione. Questi strumenti devono quindi essere equiparati alle azioni o alle obbligazioni convertibili, per le quali non sussiste l’obbligo di redigere un foglio informativo di base.

Per l’emissione di opzioni di collaboratori (lett. c) non vi è generalmente un’offerta ai sensi dell’articolo 58 capoverso 1 LSerFi. Queste opzioni costituiscono piuttosto una componente dello stipendio o un compenso supplementare per i collaboratori di un’impresa. Perché l’obbligo di redigere un foglio informativo di base non sussista, il diritto di opzione deve riferirsi ai titoli di partecipazione del datore di lavoro o di un’impresa ad esso legata.

La distribuzione di dividendi sotto forma di diritti su azioni (lett. d) non è soggetta all’obbligo di redigere un foglio informativo di base in virtù dell’articolo 59 capoverso 1 LSerFi (offerta di valori mobiliari sotto forma di azioni).

Capoverso 2

Secondo l’articolo 2 lettera c LInFi è fondamentale che il valore del titolo di credito dipenda da uno più sottostanti. Il diritto di disdetta dell’emittente non è di per sé sufficiente a conferire allo strumento finanziario carattere di derivato.

Capoverso 3

Nelle eccezioni vengono elencati i titoli di credito il cui valore, pur basato sui sottostanti, è calcolabile e prevedibile per i clienti privati. La struttura di questi titoli di credito non ha le complesse caratteristiche di un derivato. Ad esempio per i prestiti a tasso variabile (lett. a) il tasso di interesse è ricalcolato per il periodo in questione sulla base di un tasso di riferimento (ad es. tasso di interesse del mercato monetario). Per le obbligazioni di prestito che offrono protezione dall’inflazione (lett. b) il tasso di interesse minimo è adeguato al rincaro e aumenta o diminuisce di conseguenza. Per le obbligazioni zero-coupon (lett. d) il reddito da interessi è dato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso.

La disposizione non concerne gli swap su valute, le operazioni a termine su valute, gli swap su tassi di interesse e altri contratti su derivati convenuti a livello bilaterale, poiché per essi non deve essere redatto un foglio informativo di base.

Art. 87 Equivalenza dei documenti redatti in virtù di una normativa estera

Il KID secondo il regolamento PRIIP e il Produkteinformationsblatt (foglio informativo sul prodotto) in virtù della Wertpapierhandelsgesetz (WpHG; legge tedesca sulla negoziazione di titoli) sono considerati equivalenti al foglio informativo di base. Possono essere utilizzati integralmente e senza aggiunte al posto di un foglio informativo di base. A fini di chiarezza bisogna inoltre evidenziare che un offerente può redigere, al posto di un foglio informativo di base secondo la LSerFi, un KID secondo il regolamento PRIIP o un foglio informativo sul prodotto in virtù della WpHG anche per i prodotti svizzeri e anche se tali prodotti saranno offerti esclusivamente in Svizzera. Non è necessario un riferimento al mercato dell’UE.

Sezione 3: Contenuto, lingua, presentazione grafica e dimensioni

Art. 88 Contenuto

I requisiti relativi al contenuto di un foglio informativo di base sono menzionati nel modello che figura nell’allegato 9 e negli allegati 10–13.