Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Le indicazioni e i documenti contenuti nella domanda devono permettere alla FINMA di valutare l’adempimento da parte dei richiedenti delle condizioni di abilitazione e degli obblighi applicabili nei singoli casi. Essi comprendono le indicazioni sul luogo della direzione effettiva (comprese eventuali succursali), sull’organizzazione interna (compresi gli statuti e i regolamenti di organizzazione), sulla conduzione dell’impresa e sui controlli pianificati delle attività, sulle persone incaricate della gestione che devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile e su un’eventuale delega di attività a terzi.
Capoverso 2
L’organo di verifica e le persone incaricate della gestione di tale organo devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile, godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione. Pertanto la domanda di abilitazione deve contenere le indicazioni che secondo la prassi devono essere fornite alla FINMA per la verifica della suddetta garanzia. I requisiti menzionati corrispondo a quelli definiti in generale nelle leggi sui mercati finanziari per le persone che devono offrire una siffatta garanzia. Essi si sono rivelati efficaci nella pratica. A questo proposito si rimanda per analogia alla disposizione di esecuzione dell’articolo 7 OIsFi.
Capoverso 3
La FINMA può richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni e indicazioni che ritiene necessarie per esaminare la domanda ed effettuare una valutazione esaustiva.
In virtù delle sue competenze generali in materia di vigilanza conferitele dalla LFINMA, la FINMA può inoltre chiedere in particolare il parere di un esperto indipendente su alcuni aspetti organizzativi, segnatamente in relazione con l’impiego delle tecnologie dell’informazione. I costi per l’esperto incaricato sono a carico dell’organo di verifica.
Art. 72 Vigilanza da parte della FINMA
L’organo di verifica deve adempire durevolmente le condizioni di abilitazione. Esso sottostà alla vigilanza della FINMA (cfr. art. 3 LFINMA), ma non a una vigilanza continua. La FINMA può verificare in ogni momento l’adempimento delle condizioni di abilitazione. A tal fine, può condurre ad esempio colloqui con organi di verifica, richiedere informazioni e documenti oppure controllare o far controllare in modo puntuale l’adempimento di una determinata condizione di abilitazione. Se constata irregolarità la FINMA può, come per qualsiasi altro assoggettato alla sua vigilanza, prendere i provvedimenti menzionati agli articoli 29–37 LFINMA per impedire o porre fine a possibili violazioni (cfr. anche art. 52 cpv. 4 LSerFi). Se l’organo di verifica non colma entro un termine adeguato le lacune che mettono a rischio l’adempimento dei compiti, la FINMA può, in ultima ratio, revocare l’abilitazione e trasferirla a un altro organo di verifica.
Capoversi 1 e 2
Il rapporto da inoltrare annualmente deve fornire informazioni sull’attività dell’organo di verifica nonché sulla sua organizzazione. Nella parte del rapporto relativa all’organizzazione l’organo di verifica deve dimostrare di continuare ad adempiere le condizioni di abilitazione. Il rapporto deve fornire altresì informazioni sul bilancio e sul conto economico dell’esercizio precedente. Se figurano in altri rapporti richiesti dal diritto in materia di vigilanza, le pertinenti informazioni possono essere omesse nel rapporto annuale dell’organo di verifica. Quest’ultimo deve inoltre indicare come sono avvenuti il coordinamento e la collaborazione con eventuali altri organi di verifica durante l’esercizio precedente. Ciò concerne in particolare gli ambiti in cui agli organi di verifica è lasciato un certo margine di manovra e il coordinamento e la collaborazione di tali organi è determinante per evitare distorsioni della concorrenza e garantire un’applicazione uniforme del diritto sul mercato finanziario svizzero (cfr. art. 41, 45 e 56 LSerFi).