Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Art. 89 Lingua
Capoverso 1
Contrariamente al prospetto, il foglio informativo di base non è soggetto all’obbligo di verifica. È essenziale che tale foglio sia comprensibile per i clienti privati senza che questi debbano ricorrere ad altri ausili. Inoltre i documenti riconosciuti come equivalenti in virtù di una normativa estera devono potere essere utilizzati in Svizzera anche come fogli informativi di base. Per questo motivo, oltre che in una lingua ufficiale, il foglio informativo di base può essere redatto in inglese o nella lingua di corrispondenza del cliente, purché non si tratti di un foglio informativo di base per investimenti collettivi di capitale.
Capoverso 2
La norma speciale secondo cui il foglio informativo di base per investimenti collettivi di capitale non può essere redatto unicamente in inglese è giustificata dall’obiettivo di offrire un livello minimo di protezione agli investitori (privati). Inoltre nella percezione dell’opinione pubblica gli investimenti collettivi di capitale sono prodotti approvati altamente regolamentati che prevedono anche l’adempimento di requisiti formali elevati. Per gli investimenti provenienti dall’estero questi requisiti sono comunque blandi se raffrontati a quelli applicati a livello internazionale.
Art. 90 Presentazione grafica e dimensioni
La presentazione grafica e le dimensioni del foglio informativo di base devono corrispondere al modello che figura nell’allegato 9. Anche questo modello si basa sulla normativa europea per i fogli informativi di base.
Sezione 4: Verifica e adeguamento
Art. 91
Capoverso 1
Le indicazioni sullo strumento finanziario devono essere verificate a intervalli regolari. Considerata la variabilità degli strumenti finanziari, si rinuncia a precisare ulteriormente la periodicità della verifica. Le indicazioni possono cambiare in funzione dello strumento finanziario e del suo profilo di rischio e di rendimento e quindi influire sulla frequenza dell’adeguamento del foglio informativo di base. Quest’ultimo va comunque adeguato in caso di modifiche sostanziali conformemente a quanto sancito dall’articolo 62 capoverso 1 LSerFi.
Capoverso 2
La presente disposizione riprende la normativa specifica ai prodotti relativa alle «informazioni chiave per gli investitori» dell’articolo 77 capoverso 2 LICol (abrogato dalla LSerFi). Anche l’articolo 107d OICol può quindi essere abrogato.
4.1.2.3 Pubblicazione del prospetto
Art. 92 Prospetti
Capoverso 1
Secondo l’articolo 64 capoverso 1 lettera b LSerFi i prospetti approvati o riconosciuti devono essere pubblicati. La pubblicazione o la messa a disposizione del pubblico in Svizzera deve