Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 60Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

essere garantita durante il periodo di validità del prospetto (in linea di principio 12 mesi). Nel caso di una pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) oppure in uno o più giornali (nella prassi questo dovrebbe avvenire raramente), l’accesso attraverso registri è di regola garantito. Inoltre, nel caso della pubblicazione online o della messa a disposizione gratuita presso la sede dell’emittente, il prospetto ed eventuali supplementi devono rimanere accessibili al pubblico. Di solito la messa a disposizione gratuita presso la sede dell’emittente è prevista soltanto quando l’emittente opera come offerente o persona che chiede l’ammissione al commercio o partecipa in altro modo all’offerta pubblica o all’ammissione al commercio. La possibilità della pubblicazione attraverso la messa a disposizione gratuita presso la sede dell’emittente non può comunque comportare per l’emittente un obbligo concernente le transazioni sul mercato secondario alle quali egli non partecipa.

Capoverso 2

Se per indicare dove sono ottenibili i singoli documenti o i documenti di riferimento ai quali il prospetto rimanda si menziona un sito Internet, quest’ultimo deve essere specificato. È sufficiente fornire l’URL principale, senza indicare il collegamento diretto alla pagina («deep link»). Occorre assicurarsi che gli investitori possono accedere facilmente al prospetto e ai singoli documenti dal sito Internet o reperire agevolmente questi documenti. I documenti di riferimento ai quali il prospetto rimanda non devono essere pubblicati sul sito Internet su cui è disponibile il prospetto. Ad esempio il prospetto può essere pubblicato sul sito Internet dell’emittente e per determinati documenti di riferimento quest’ultimo può rinviare ad un altro sito Internet (ad es. www.sec.gov).

Capoverso 3

Secondo l’articolo 64 capoverso 5 LSerFi l’organo di verifica deve tenere un elenco dei prospetti approvati. In questo elenco sono compresi anche eventuali supplementi ai prospetti. All’organo di verifica va lasciata la facoltà di decidere la struttura dell’elenco. Questa deve comunque permettere di associare in modo univoco i prospetti a un’offerta pubblica o a un’ammissione al commercio. Questa condizione è soddisfatta ad esempio quando vengono fornite informazioni concernenti l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione al commercio, la data di approvazione e quella di deposito, nonché la denominazione dei valori mobiliari.

Conformemente all’articolo 64 capoverso 5 LSerFi l’elenco deve essere reso disponibile per 12 mesi dall’approvazione del prospetto. Per i prospetti esteri considerati approvati secondo l’articolo 54 capoverso 2 LSerFi non è prevista l’approvazione formale. Il suddetto termine decorre dal deposito del prospetto presso l’organo di verifica.

Art. 93 Prospetti per investimenti collettivi di capitale

Capoverso 1

Per la pubblicazione del prospetto concernente gli investimenti collettivi di capitale l’articolo 65 capoverso 2 LSerFi prevede l’applicazione per analogia dell’articolo 64 capoversi 3, 4 e 6. La pubblicazione del suddetto prospetto è conforme se avviene sotto forma di documento cartaceo messo a disposizione gratuitamente secondo l’articolo 64 capoverso 3 lettera b LSerFi presso la sede della direzione del fondo o della società di investimento a capitale variabile (SICAV), della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, della società di investimento a capitale fisso (SICAF) o del rappresentante.