Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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obblighi delle indicazioni geografiche vinicole e delle condizioni in materia di produzione di vino, che d’ora in poi comprenderanno anche il controllo della vendemmia. La Confederazione continuerà a sostenere i Cantoni con un importo simile a quello degli anni precedenti, pari a circa 0,9 milioni di franchi, per l’attuazione di questo controllo.

Misure del limite di spesa Pagamenti diretti

 Introduzione di nuovi elementi nella PER e di nuovi contributi per i sistemi di produzione: queste

innovazioni comporteranno oneri supplementari per i Cantoni, in quanto l’esperienza ha dimostrato che richiedono una grande quantità di informazioni e comportano un notevole dispendio in termini di formazione e consulenza. I Cantoni devono inoltre adeguare i loro sistemi informatici alle mutate condizioni quadro.

 Inclusione dei controlli di base della protezione delle acque nella PER: il controllo con semplici

controlli visivi si traduce in un’esecuzione più efficiente e semplice in quanto non occorre più emettere decisioni. Tuttavia, nei primi anni successivi alla sua introduzione, potrebbero aumentare temporaneamente le lacune riscontrate e quindi anche le rispettive sanzioni.

 Contributi per un’agricoltura adeguata alle condizioni locali: la libertà d’azione dei Cantoni e

delle regioni è notevolmente aumentata. I Cantoni e, se necessario, le regioni sono tenuti a sviluppare obiettivi a lungo termine e adeguati alle condizioni locali e a sviluppare misure adeguate su tale base. L’elaborazione delle strategie agricole regionali comporta un dispendio amministrativo supplementare temporaneo per i Cantoni e le regioni. Con una quota di cofinanziamento del 30 per cento, si assumono anche una maggiore responsabilità finanziaria rispetto agli attuali contributi per l’interconnessione e per la qualità del paesaggio.

 Contributi per la biodiversità: l’esame e l’approvazione dei piani aziendali globali di promozione

della biodiversità nonché l’adeguamento degli strumenti informatici cantonali richiedono un notevole impegno iniziale. Al momento dell’introduzione aumenterà la domanda di consulenza alle aziende in materia di biodiversità, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione dei piani aziendali. Anche dopo l’introduzione del nuovo sistema, il fabbisogno di risorse dei Cantoni sarà probabilmente leggermente superiore a quello attuale finché questo nuovo sistema si sarà affermato.

 La soppressione dei limiti di reddito e di sostanza per i contributi di transizione comporta un

minor dispendio per i Cantoni.

Misure al di fuori dei limiti di spesa

 Modifiche nel settore del diritto fondiario rurale e sugli affitti agricoli: comportano uno sgravio

amministrativo a livello cantonale, in quanto non sono più necessarie diverse procedure di autorizzazione e di controllo. Le norme relative alle persone giuridiche migliorano la certezza del diritto e il controllo sul piano dell’esecuzione del diritto fondiario rurale.

 I Comuni e i Cantoni beneficiano della nuova regolamentazione in materia di locazione di

aziende sotto forma di entrate più elevate. D’altro canto, la soppressione dei supplementi al canone di base per la locazione di particelle comporta minori entrate.

 A seguito della modifica dell’articolo 12 capoverso 4 LPAc, le competenti autorità preposte

all’esecuzione verificano se sono soddisfatte le condizioni per l’esenzione dall’obbligo di allacciamento alle canalizzazioni pubbliche. Per un corretto uso, è importante che le acque di scarico domestiche e il concime di fattoria solido non siano mischiati automaticamente nella fossa per il liquame per ottenere una miscela utilizzabile, come nel caso dell’allevamento bovino e suino convenzionale. Pertanto, servono altre fasi di lavoro per la produzione di colaticcio artificiale. I controlli necessari spettano alle autorità di attuazione competenti. I costi supplementari per i Cantoni dipendono dal numero di aziende che utilizzano la nuova regolamentazione.

 Articolo 14 capoverso 2 LPAc: per poter continuare a controllare il bilancio di concimazione

equilibrato previsto dall’articolo 14 capoverso 1 LPAc, tutte le tasse sui concimi di fattoria che devono essere inceneriti o utilizzati per altri scopi energetici - utilizzo agricolo escluso - devono essere registrati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 165f LAgr (cfr. art. 14 cpv. 5 LPAc). Ciò significa, per esempio, che con gli inceneritori si aggiungeranno altri acquirenti di concime di fattoria da registrare durante i controlli e che l’onere connesso al bilancio di sostanze nutritive delle aziende agricole aumenterà di conseguenza.