Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 89Fedlex · Rapporto esplicativo
un fattore di indebitamento (capitale di terzi netto/ cash-flow) migliore rispetto a quelle della regione di pianura.
La valutazione più rigorosa delle domande esclude dagli aiuti agli investimenti le aziende con un elevato livello di indebitamento rispetto al valore aggiunto generato (cash-flow). Il provvedimento contribuisce quindi positivamente a ridurre il debito agricolo.
Articolo 89 capoverso 1 lettera b
3.1.4.3 Soppressione dei crediti d’investimento per le case d’abitazione
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
La legislazione vigente (art. 106 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. c LAgr) consente di concedere a ciascuna azienda crediti d’investimento senza interessi, rimborsabili sull’arco di diciotto anni, fino a 200 000 franchi per la casa d’abitazione (abitazione del capoazienda con alloggio per anziani), di cui un massimo di 160 000 franchi per l’abitazione del capoazienda. Dal 2013 al 2017 sono stati concessi annualmente oltre 50 milioni di franchi di crediti d’investimento (19,5% dell’importo totale dei crediti d’investimento concessi) a una media di 380 aziende (22,5% del totale delle domande) per le case d’abitazione.
Il CDF ha effettuato una valutazione del principio, dei costi e dell’impatto degli aiuti agli investimenti concessi durante il periodo 2013-2015. Nel suo rapporto finale, raccomanda di tenere maggiormente conto della produttività degli investimenti sostenuti finanziariamente e, a tal fine, di valutare l’opportunità di mantenere i crediti d’investimento per le case d’abitazione.
L’attuale legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) limita le possibilità di finanziamento delle aziende con debiti ipotecari gravati da interessi imponendo un limite dell’aggravio che corrisponde al valore di reddito agricolo aumentato del 35 per cento. Con la revisione della Guida per la stima del valore di reddito agricolo, entrata in vigore il 1° aprile 2018, si è adeguata la valutazione degli edifici abitativi agricoli in modo che, nelle aziende agricole, l’abitazione del capoazienda sia valutata secondo norme agricole e tutte le altre abitazioni secondo norme non agricole. Al 31 marzo 2018, sulla media delle aziende circa un terzo degli alloggi per i genitori era stato valutato secondo norme agricole. Dalla stima secondo norme non agricole dell’intero alloggio per i genitori risulta un valore di reddito più elevato rispetto al passato e quindi il finanziamento risulta agevolato. Per l’abitazione del capoazienda valutata secondo norme agricole, il limite dell’aggravio corrisponde a circa il 40 per cento del valore della sostanza (costi di costruzione tenendo conto dell’età e dello stato), da cui risulta un deficit di finanziamento. Finora, parte di questo disavanzo poteva essere coperta mediante la concessione di crediti d’investimento, esclusi dal limite dell’aggravio. Con il previsto adeguamento del limite dell’aggravio (cfr. capitolo 3.2.5), non sono più necessari crediti d’investimento per finanziare l’abitazione del capoazienda.
Normativa proposta
Poiché la promozione dell’alloggio ha soltanto un legame indiretto con la produzione agricola e non contribuisce direttamente all’adempimento di un mandato costituzionale, i crediti d’investimento per gli edifici d’abitazione agricoli devono essere aboliti. La finanziabilità delle abitazioni agricole è ancora garantita, dato che in parallelo si adeguerà anche il limite dell’aggravio. Le risorse del fondo di rotazione (50 milioni all’anno), liberatesi in seguito alla soppressione dei crediti d’investimento per le case d’abitazione agricole, saranno utilizzate per provvedimenti volti a migliorare il valore aggiunto delle aziende e ad accrescerne il margine di manovra imprenditoriale. In tal modo si migliorerà, nel contempo, la competitività del settore.
Articolo 106