Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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nuovo sistema. Inoltre, i Cantoni avranno tempo a sufficienza per elaborare le SAR e con il nuovo articolo 87a lettera l LAgr la Confederazione potrà sostenere anche finanziariamente il processo di elaborazione delle strategie.

 Articoli 74 e 76a

3.1.3.8 Contributi di transizione

Regolamentazione attuale e necessità d’intervento

Con il contributo di transizione, il passaggio alla Politica agricola 2014-2017 è avvenuto in modo socialmente sostenibile. Nel 2014 i Cantoni hanno calcolato un valore di base per ogni azienda agricola, determinando così la differenza tra i pagamenti diretti generali previsti dal diritto allora vigente e i contributi per il paesaggio rurale (CPR) e per la sicurezza dell’approvvigionamento (CSA) destinati alle aziende gestite tutto l’anno in virtù della nuova normativa. I fondi stanziati per il contributo di transizione corrispondono al credito dei pagamenti diretti meno le uscite per tutti i tipi di contributi (paesaggio rurale, sicurezza dell’approvvigionamento, biodiversità, qualità del paesaggio, sistemi di produzione, efficienza delle risorse) e le uscite per i progetti riguardanti l’efficienza delle risorse e la protezione delle acque.

Il contributo di transizione versato annualmente è determinato in base al rapporto tra i fondi disponibili per il contributo di transizione e la somma dei valori di base di tutte le aziende. Grazie all’introduzione del contributo di transizione, le aziende hanno avuto il tempo di reagire alle modifiche introdotte dalle politiche agricole e, se necessario, di adeguarsi. A seguito della crescente partecipazione ai nuovi contributi, l’importo dei pagamenti diretti versati con il contributo di transizione è diminuito di anno in anno, ma deve essere versato per un totale di otto anni. L’obiettivo dell’attuale contributo di transizione sarà raggiunto alla fine del 2021. Tuttavia, per rendere socialmente sostenibile anche il passaggio alla PA22+, i contributi di transizione continueranno a essere versati.

Normativa proposta

La ridefinizione di vari tipi di pagamenti diretti non punta ad alcuna ridistribuzione. Tuttavia, in alcune aziende ci si possono attendere alcune variazioni degli importi dei pagamenti diretti. I contributi di transizione continueranno pertanto ad ammortizzare la transizione delle singole aziende agricole dalla PA 14-17 alla PA22+, al fine di assorbire in parte tali variazioni. Un altro vantaggio è che la partecipazione, crescente di anno in anno, dei gestori a programmi esistenti e nuovi è più facile da gestire nel credito per i pagamenti diretti e non richiede modifiche annuali delle aliquote dei contributi. Come nel caso della PA 14-17, si prevede di determinare un valore di base individuale in funzione della differenza tra i contributi secondo la vecchia e la nuova normativa. Nell’ordinanza sui pagamenti diretti il Consiglio federale stabilirà con esattezza come determinare il valore di base per azienda. Secondo le conoscenze attuali, il valore di base per azienda sarà calcolato come segue:

+ sicurezza dell’approvvigionamento diritto previgente

+ apertura del paesaggio rurale, declività e

zone in forte pendenza diritto previgente

- sicurezza dell’approvvigionamento d’ora in poi con la PA22+

- declività d’ora in poi con la PA22+

= valore di base dell’azienda

I calcoli si baseranno sui dati strutturali del primo anno di contribuzione con il nuovo sistema (presumibilmente 2022). Come avveniva finora, il contributo annuo di transizione deve essere determinato in base al rapporto tra i fondi disponibili per i contributi di transizione e la somma dei valori di base di tutte le aziende. Il Consiglio federale stabilirà inoltre le modalità per i nuovi contributi di transizione nell’ordinanza sui pagamenti diretti. Gli attuali limiti di reddito e di sostanza non verranno mantenuti, in quanto dal 2014 (attuazione PA 14-17) i pagamenti diretti legati alle prestazioni non sono più limitati in funzione del reddito e della sostanza.

 Articolo 77