Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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fertilità, eccetera acquisiscono sempre più importanza nell’ottica di una produzione sempre più ecologica. Il sostegno statale è teso a garantire un allevamento indipendente di animali nelle aziende contadine, in modo da soddisfare la domanda specifica dei consumatori indigeni.

Oltre ai requisiti per il riconoscimento come organizzazione di allevamento, l’ordinanza del 31 ottobre 2012 sull’allevamento di animali (OAlle; RS 916.310) stabilisce i contributi per le diverse misure zootecniche. I contributi della Confederazione mirano a migliorare le basi nel settore dell’allevamento in un libro genealogico (razze pure).

I contributi per le misure zootecniche classiche (tenuta del libro genealogico ed esami funzionali) si applicano uniformemente a tutte le razze di una specie animale, vale a dire indipendentemente dallo stato di rischio della razza o dal grado di indipendenza del programma di allevamento. I contributi federali per l’allevamento di animali da reddito di razza pura consentono alle organizzazioni di allevamento riconosciute dallo Stato di offrire i loro servizi zootecnici agli allevatori di animali da reddito al prezzo più vantaggioso possibile. I contributi per le misure zootecniche classiche sono destinati anche alle razze svizzere meritevoli di protezione. In questo modo si garantisce che la tenuta del libro genealogico e gli esami funzionali per la produzione di animali idonei siano effettuati anche per le razze svizzere.

Le misure di conservazione sono complementari alle attività zootecniche classiche. Con la ratifica della Convenzione sulla diversità biologica (CBD) nel 1992, la Svizzera si è impegnata a proteggere la biodiversità esistente e quindi anche le razze svizzere. Oltre ai contributi tradizionali per le misure zootecniche a cui tutte hanno diritto, le organizzazioni di allevamento riconosciute in Svizzera possono richiedere un sostegno finanziario per la conservazione delle razze svizzere. Nel nostro Paese manca tuttora un sistema di monitoraggio che consenta di seguire regolarmente i principali sviluppi nel campo delle risorse zoogenetiche.

Nell’ambito della Strategia sull’allevamento 2030, elaborata nel 2017 con la partecipazione di esperti esterni, è stato possibile dimostrare la necessità di un intervento e di un adattamento da parte della Confederazione e degli attori privati nell’ambito della promozione dell’allevamento svizzero. Dal punto di vista della Confederazione, i testi delle leggi e delle ordinanze nella loro forma attuale non soddisfano più le esigenze future nel settore dell’allevamento. Negli ultimi decenni l’allevamento di animali da reddito in Svizzera ha subito profondi cambiamenti. Il progresso tecnico si ripercuote anche sulle strutture dell’allevamento. Questa evoluzione deve essere presa in considerazione nell’ulteriore sviluppo della politica agricola.

Normativa proposta

Grazie a misure di promozione federali, le organizzazioni di allevamento potranno continuare a selezionare le loro razze. Nell’impostazione dei loro programmi di allevamento, sono libere di ponderare i campi d’azione in base a «produzione di derrate alimentari orientata al mercato», «conservazione delle risorse zoogenetiche» e «vitalità nelle aree rurali», a seconda delle proprie esigenze. La Confederazione attribuisce grande importanza al fatto che l’allevamento si basi sui tre pilastri della sostenibilità: economia, ecologia e aspetti sociali.

La Svizzera continuerà a rispettare i suoi molteplici obblighi internazionali nel settore dell’allevamento degli animali. L’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli ha riconosciuto l’equivalenza con la legislazione europea in materia di zootecnia. Da allora, la legislazione svizzera sull’allevamento di animali si rifà a questa legislazione in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento, il rilascio di documenti d’ascendenza e l’immissione sul mercato di animali da allevamento. A tal riguardo non si prevedono nuove disposizioni.

Per quanto concerne il sostegno finanziario della Confederazione alle misure zootecniche, la Svizzera è invece libera d’impostare il suo sistema di promozione come meglio crede. L’articolo 141 ridefinirà le misure zootecniche che saranno promosse in futuro e quali saranno i presupposti per il finanziamento da parte della Confederazione. Saranno versati contributi per le misure zootecniche se il programma terrà debitamente conto della redditività, della qualità dei prodotti, dell’efficienza delle risorse, dell’impatto ambientale, della salute degli animali e del loro benessere.