Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 96Fedlex · Rapporto esplicativo

L’articolo 153a consentirà al Consiglio federale di emanare prescrizioni per la protezione delle colture e del materiale vegetale da organismi nocivi diversi da quelli particolarmente pericolosi, se la lotta contro questi ultimi richiede un coordinamento a livello nazionale.

Inoltre, l’articolo 153a dovrebbe elencare le principali misure atte a evitare la diffusione e l’ulteriore diffusione di tali organismi nocivi.

 Articolo 153a

3.1.6.2 Procedura di opposizione concernente i prodotti fitosanitari

Regolamentazione attuale e necessità d’intervento

Nella sentenza del 12 febbraio 2018 (1C_312/2017), il Tribunale federale ha deciso che le organizzazioni ambientaliste aventi diritto di ricorso nelle procedure di controllo mirato dei prodotti fitosanitari hanno diritto di essere parti in causa e quindi di ricorso come sancito nell’articolo 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Si prevede di applicare il diritto di ricorso delle associazioni anche alle procedure di omologazione dei prodotti fitosanitari.

Dato che le procedure di omologazione sono molto articolate e complesse, è opportuno coinvolgere le organizzazioni ambientaliste quando sono disponibili i documenti necessari per la decisione di omologazione (compresi i chiarimenti all’interno della Confederazione), che sono stati precedentemente controllati dall’autorità preposta all’omologazione. In questo modo si possono evitare ingenti spese supplementari inutili, senza limitare i diritti delle organizzazioni ambientaliste o privarle in alcun modo dal punto di vista materiale.

Normativa proposta

Le organizzazioni ambientaliste aventi diritto di ricorso e le persone interessate dalla decisione di omologazione (ossia i richiedenti o i titolari dell’autorizzazione) potranno presentare ricorso contro la decisione di omologazione emessa dall’autorità preposta. Se non sono sollevate obiezioni significa che si rinuncia a partecipare alla procedura e non sono più possibili ulteriori azioni legali.

Le decisioni di omologazione sono pubblicate nel Foglio federale secondo le disposizioni dell’articolo 12 b LPN. Le domande di omologazione non vengono pubblicate.

 Articolo 160 b

3.1.7 Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali (titolo ottavo LAgr)

3.1.7.1 Estensione della protezione giuridica

Regolamentazione attuale e necessità d’intervento

L’articolo 166 LAgr disciplina la protezione giuridica in modo generale. Questa protezione è importante per contrastare le tendenze in atto in vari ambiti, indesiderate o poco lungimiranti. Tuttavia, le attuali disposizioni dell’articolo 166 capoversi 2 e 3 LAgr limitano la possibilità di ricorso contro decisioni emanate in applicazione della LAgr e delle sue disposizioni d’esecuzione. La formulazione della legge non offre alcuna possibilità esplicita di adire il Tribunale amministrativo federale in caso di decisioni che violano l’accordo agricolo. In base a tale formulazione, per esempio, non è possibile impugnare le decisioni cantonali che violano le denominazioni di origine protette anche in Svizzera in virtù dell’accordo agricolo.

È nell’interesse della Svizzera garantire una migliore applicazione dei settori protetti dall’accordo agricolo, in modo che la Svizzera possa esigere un’attuazione equivalente all’interno della CE. Una buona protezione delle denominazioni di origine svizzere in Europa è importante dal punto di vista economico.

Normativa proposta

Con l’estensione della protezione giuridica all’accordo agricolo, le decisioni emesse in applicazione di quest’ultimo possono essere deferite al Tribunale amministrativo federale, che le riesaminerà. L’UFAG