Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 95Fedlex · Rapporto esplicativo
Le misure zootecniche per la conservazione delle razze svizzere e della loro varietà genetica (cfr. art. 141 cpv. 3 lett. b LAgr) comprendono due settori: la conservazione in situ e la crioconservazione (conservazione ex situ). Oltre ai progetti di conservazione delle razze svizzere, già finanziati dalla Confederazione, in analogia agli attuali contributi per la conservazione della razza delle Franches Montagnes, si introdurranno a livello di ordinanza contributi per tutte le razze svizzere meritevoli di essere conservate. I contributi saranno versati in particolare per animali di razze svizzere critiche e particolarmente minacciate. L’importo totale dei contributi per le misure di conservazione sarà mantenuto o leggermente aumentato a scapito degli altri contributi per l’allevamento di animali. Per definire lo stato di pericolo delle razze svizzere meritevoli di essere conservate, si monitorerà la varietà genetica delle diverse razze.
Articoli 141, 142, 143, 144, 146, 146a, 146b e 147
3.1.6 Protezione dei vegetali e mezzi di produzione (titolo settimo LAgr)
3.1.6.1 Prescrizioni per la protezione delle colture e del materiale vegetale
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
L’articolo 149 capoverso 1 LAgr stabilisce che la Confederazione promuove un’adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi. Il Consiglio federale è tenuto a emanare prescrizioni per la protezione delle colture da organismi nocivi particolarmente pericolosi (cpv. 2) e ha adempiuto tale obbligo con l’emanazione dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali.
I principi e le norme della Convenzione internazionale del 6 dicembre 195164 per la protezione dei vegetali (CIPV) definiscono quali sono gli organismi nocivi «particolarmente pericolosi» e che devono essere regolamentati in quanto tali. Essa è entrata in vigore per la Svizzera il 26 settembre 1996. Le disposizioni di questo accordo internazionale per la protezione dei vegetali dagli organismi nocivi sono vincolanti per le parti contraenti e non sono modificabili. In virtù della Convenzione, per organismi nocivi s’intendono specie, ceppi o biotipi di piante, animali o agenti patogeni che possono danneggiare direttamente le piante o i prodotti vegetali. Questa definizione esclude le piante (cosiddette malerbe) che danneggiano indirettamente altre piante a causa della concorrenza e quindi causano danni economici. Inoltre, la CIPV non prevede una protezione dagli organismi nocivi in generale, ma solo da alcuni di essi. Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi da regolamentare devono soddisfare i seguenti criteri:
non sono ancora presenti nella regione in questione o lo sono solo a livello strettamente locale; la loro comparsa causerebbe probabilmente un grave danno economico;
sono note misure di lotta efficaci contro di essi.
Alcuni organismi nocivi non soddisfano a prescindere i criteri di classificazione come organismi nocivi particolarmente pericolosi in quanto le loro proprietà biologiche non consentono di adottare misure efficaci per evitarne l’introduzione e la diffusione (p.es. drosofila del ciliegio). Altri organismi nocivi, invece, non soddisfano più i criteri perché, per esempio, nonostante le misure ufficiali, sono talmente diffusi da perdere il loro status di organismi da quarantena (p.es. la cocciniglia di San José). Le disposizioni dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali non si applicano a tutti questi organismi e pertanto la loro lotta non può essere attuata a livello nazionale. Tuttavia, alcuni di essi possono provocare danni enormi, come lo dimostrano attualmente la drosofila del ciliegio e lo zigolo dolce. La promozione di una pratica fitosanitaria adeguata, per esempio sotto forma di progetti di ricerca, si è rivelata insufficiente per un controllo efficace. I Cantoni (e i settori interessati) chiedono pertanto che anche le misure di lotta contro gli organismi nocivi non classificati come particolarmente pericolosi, malerbe comprese, possano essere ordinate dal Consiglio federale su tutto il territorio nazionale.
Normativa proposta