Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine
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è inoltre autorizzato a ricorrere contro le decisioni cantonali adottate in applicazione dell’accordo agricolo e ne garantisce in tal modo un’esecuzione armonizzata.
Articolo 166 capoversi 2 e 3
3.1.7.2 Eccezioni
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
In una sua sentenza, il Tribunale federale (TF) ha concluso che l’organismo intercantonale di certificazione (OIC), responsabile del controllo dell’elenco degli obblighi della DOP Gruyère conformemente all’ordinanza DOP/IGP, è considerato delegato a una funzione pubblica secondo l’articolo 180 LAgr. Pertanto, all’OIC dovrebbe essere conferito il potere di emettere decisioni amministrative nei confronti delle aziende soggette al suo controllo. Lo stesso vale per tutte le attività degli organismi di certificazione istituiti sulla base delle ordinanze emanate in applicazione dell’articolo 14 LAgr (ordinanza sull’agricoltura biologica, ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» e ordinanza sulla caratterizzazione del pollame).
Pertanto, sulla base della normativa vigente, contro le decisioni dei suddetti organismi di certificazione si può presentare ricorso dinanzi alle rispettive commissioni di ricorso, successivamente dinanzi all’UFAG in virtù dell’articolo 166 capoverso 1 LAgr, poi al Tribunale amministrativo federale (TAF) e infine al TF. Nell’ambito dell’accreditamento degli organismi di certificazione è necessario istituire una commissione di ricorso per gli organismi di certificazione.
Normativa proposta
Se il Consiglio federale decide di affidare il controllo dei prodotti di cui all’articolo 14 LAgr a organismi di certificazione, si propone di deferire direttamente al Tribunale amministrativo federale le decisioni delle commissioni di ricorso di tali organismi. Infatti, dato che, sulla base della legislazione vigente, cinque istanze successive trattano gli elementi contestati, il TF aveva suggerito nella sua sentenza di ridimensionare i rimedi giuridici eliminando l’UFAG come istanza di ricorso. L’ultima possibilità d’appello rimane il TF. Oltre ad abbreviare la procedura, la soppressione dell’UFAG come istanza di ricorso ha il vantaggio di garantire una migliore separazione dei poteri. Siccome finora l’UFAG ha operato contemporaneamente come istanza di ricorso e come autorità di vigilanza, il suo compito si limiterà in futuro alla vigilanza degli organismi di certificazione.
A tal fine è necessario modificare il capoverso 1 dell’articolo 166, per prevedere una deroga per questo caso.
Articolo 166 capoverso 1
3.1.7.3 Contravvenzioni, delitti e crimini
Secondo il diritto vigente, l’uso illecito di una classificazione o di una designazione rientra nell’articolo 172 (delitti e crimini); l’inosservanza delle disposizioni sulla classificazione nell’articolo 173 (contravvenzioni). Siccome l’uso illecito di una classificazione o di una designazione equivale all’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, lo stesso atto rientra in due diverse disposizioni penali della LAgr. Data questa ripetizione, sarebbe opportuno applicare un’unica disposizione penale per questa fattispecie.
Normativa proposta
Delitti e crimini: in seguito all’introduzione di un nuovo sistema di protezione delle denominazioni vinicole, è necessario apportare alcune modifiche formali di lieve entità al capoverso 1 dell’articolo 172. Pertanto, si sopprime il termine «designazione», che non sarà più utilizzato in futuro. Inoltre, in seguito all’abolizione degli organismi di controllo istituiti dai Cantoni per i viticoltori-vinificatori, è opportuno stralciarli dal capoverso 1.
Articolo 172