Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine
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14.3095 Raggio d’esercizio d’uso locale. Abrogazione dell’articolo 24 dell’ordinanza sulla protezione delle acque, 16.3710 Utilizzo adeguato della biomassa), che chiedono di modificare la legge sulla protezione delle acque. L’attuazione delle quattro mozioni implica modifiche agli articoli 12 e 14 LPAc.
L’articolo 14 capoverso 4 LPAc stabilisce che la quantità di concime sparso per ettaro di superficie utile di un’azienda con animali da reddito non deve superare quella di tre unità di bestiame grosso-fertilizzante. Con il rafforzamento della PER per quanto riguarda le perdite di sostanze nutritive, occorre ridurre la quantità massima di concime di fattoria ammessa per ettaro come misura di accompagnamento per tutte le aziende. Anche alla luce delle richieste dell’iniziativa sull’acqua potabile, tale riduzione è opportuna per proteggere l’equilibrio ecologico.
Normativa proposta
Mozione 13.3324 Adeguamento della legge sulla protezione delle acque alle forme odierne di allevamento di animali da reddito
Le acque di scarico inquinate risultanti nell’area delle canalizzazioni pubbliche devono essere immesse nelle canalizzazioni. (art. 11 LPAc). L’area delle canalizzazioni pubbliche comprende zone edificate e altre aree a partire dal momento in cui per esse è stata costruita una rete canalizzazione o quando l’allacciamento ad essa è opportuno e ragionevolmente esigibile (art. 11 cpv. 2 LPAc). Le aziende agricole con un notevole effettivo di bovini o suini possono, a determinate condizioni, derogare a questa disposizione e utilizzare le acque di scarico domestiche insieme al colaticcio dei loro animali da reddito come concime di fattoria (art. 12 cpv. 4 LPAc).
La mozione chiede che in futuro tutte le aziende agricole nell’area di allacciamento alle canalizzazioni pubbliche che hanno un notevole effettivo di animali da reddito siano autorizzate a riciclare le acque di scarico domestiche insieme alle deiezioni degli animali da reddito, indipendentemente dal fatto che si tratti di concime di fattoria liquido o solido.
Per le aziende agricole che non dispongono di una quantità sufficiente di colaticcio, le acque di scarico domestiche devono essere mescolate con il letame secco per formare un liquame artificiale per poi essere utilizzate come concime. Secondo le spiegazioni dell’autore della mozione, le possibilità tecniche per produrre un concime liquido artificiale a partire da letame solido esistono già e l’uso di acqua potabile a tal fine può essere evitato utilizzando le acque di scarico domestiche.
Mozione 11.4020 Per un’utilizzazione appropriata dei residui della biomassa e contro i divieti che impediscono l’introduzione di nuove tecnologie
Secondo l’articolo 14 capoverso 2 LPAc, il concime di fattoria deve essere sfruttato a fini agricoli o orticoli in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica. Già oggi è consentito un uso a scopi energetici, se i residui risultanti contengono la maggior parte degli ingredienti rilevanti per la concimazione (sostanze nutritive come P, N e K, materiale organico che forma l’humus) e questi residui possono ancora essere utilizzati come concime.
Per consentire ulteriori scopi energetici, in particolare l’incenerimento del concime di fattoria, è necessario allentare l’obbligo generale di sfruttamento come concime in agricoltura. L’autore della mozione giustifica la modifica della LPAc richiesta con il fatto che sono disponibili tecnologie con un buon rapporto tra costi-benefici ed ecologicamente valide che potrebbero generare ottimi combustibili da concime di fattoria e determinati residui di biomassa. L’obbligo di riciclare i materiali rappresenta un ostacolo alla tecnologia.
Mozione 16.3710 Utilizzo adeguato della biomassa
La mozione 16.3710 chiede adeguamenti normativi per garantire il corretto utilizzo della biomassa. La Strategia sulla biomassa in Svizzera65 prevede di non sottrarre le sostanze nutritive dal ciclo, bensì di riciclarle. Un ciclo di sostanze chiuso sarebbe è il vantaggio della fermentazione e del compostaggio. La combustione, invece, toglierebbe al ciclo preziose sostanze organiche e nutritive. Pertanto, si dovrebbero prediligere la fermentazione e il riciclaggio, mentre l’incenerimento dovrebbe entrare in considerazione solo quando il recupero e la fermentazione sono impossibili o inopportuni. Il riciclaggio e la
65 UFE, UFAG, ARE, UFAM 2009. Strategia sulla biomassa in Svizzera. Stato 23 marzo 2009. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/15398.pdf.