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Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 15 pagine

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Art. 34 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b e c

1La domanda di autorizzazione eccezionale per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2 deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e gli allegati seguenti:

b. l’autorizzazione cantonale eccezionale di cui all’articolo 5 capoverso 6 LArm;

c. la prova che gli oggetti assoggettati all’obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessari per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LArm o delle ditte addette alla sicurezza o che il committente è in possesso dell’autorizzazione eccezionale per gli oggetti in questione.

Art. 35 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a

1La domanda di autorizzazione eccezionale per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2 LArm deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e gli allegati seguenti:

a. l’autorizzazione cantonale eccezionale di cui all’articolo 5 capoverso 6 LArm;

Art. 52 cpv. 2

2Il DFGP appronta i moduli per le domande, le autorizzazioni e le liste, nonché un modello di contratto per l’alienazione di un’arma o di una parte essenziale di arma senza permesso d’acquisto di armi (art. 11 cpv. 1 LArm). I moduli e il modello di contratto possono essere richiesti all’autorità cantonale competente.

Art. 61 cpv. 5bis

5bisLe autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni ai sensi della LArm possono accedere ai dati dei sistemi d’informazione elettronici sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco fino a dieci anni dopo la distruzione dell’arma. Le autorità che operano nell’ambito della prevenzione e del perseguimento di reati possono accedere a tali dati fino alla loro cancellazione.

Art. 66 cpv. 2

2I dati dei sistemi d’informazione elettronici sull’acquisto e il possesso di armi e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco sono conservati per 30 anni dopo la distruzione dell’arma. La cancellazione dei dati dal sistema d’informazione elettronico comporta anche la cancellazione dei dati dal sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco.