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Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 15 pagine
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Art. 71 Notifica e conferma del legittimo possesso di armi da fuoco
(art. 42b cpv. 1 LArm)
1La notifica ai sensi dell’articolo 42b LArm va inviata alla competente autorità cantonale con l’apposito modulo.
2Le armi da fuoco che rientrano nell’eccezione di cui all’articolo 42b capoverso 2 LArm possono essere dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi.
3La competente autorità cantonale conferma d’ufficio o su richiesta il legittimo possesso di armi che sono state notificate in virtù dell’articolo 42b capoverso 1 LArm o che rientrano nell’eccezione di cui all’articolo 42b capoverso 2 LArm.
II
1L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il … .
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,