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Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 15 pagine

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Art. 13h Domanda di rilascio

(art. 5 cpv. 6, art. 28c e art. 28e LArm)

1Chiunque intende ottenere un’autorizzazione eccezionale per collezionisti e musei deve compilare l’apposito modulo. Per ogni arma o parte essenziale di arma devono essere indicati il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero.

2Il modulo va inviato alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

a. un estratto dal casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;

b. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;

c. se del caso, l’attestazione ufficiale di cui all’articolo 9c;

d. la prova che sono state adottate misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza;

e. la lista aggiornata di cui all’articolo 28e capoverso 2 LArm.

Titolo prima dell’art. 14

Sezione 5: Eccezioni al divieto di tiro ai sensi dell’articolo 5 capoverso 4 LArm

(art. 5 cpv. 6 e art. 28c cpv. 3 LArm)

Art. 14, rubrica e frase introduttiva

Rubrica abrogata

L’autorità cantonale competente può rilasciare un’autorizzazione eccezionale per il tiro con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro se le condizioni di cui all’articolo 28c capoverso 3 LArm sono adempite e:

Inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 15 cpv. 1

1Chiunque intende ottenere un permesso d’acquisto di armi o di parti essenziali di armi deve compilare l’apposito modulo. Per ogni arma o parte essenziale di arma devono essere indicati il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero.

Art. 18 cpv. 3bise 4

3bisSe è alienata un’arma da fuoco, l’alienante deve effettuare una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida dell’acquirente.

4Il contratto scritto, l’estratto del casellario giudiziale svizzero e la copia del passaporto valido o della carta d’identità valida devono essere conservati. Se è stata alienata un’arma da fuoco, una copia dei documenti deve essere trasmessa al servizio di comunicazione cantonale.