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Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 15 pagine
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2Le autorità cantonali competenti rilasciano autorizzazioni eccezionali per coltelli ai sensi del capoverso 1 utilizzati da invalidi o determinate categorie professionali.
3L’acquisto, la mediazione o l’introduzione nel territorio svizzero di pugnali e baionette d’ordinanza svizzeri a titolo professionale è consentito solo a chi possiede un’autorizzazione.
Art. 13b Autorizzazioni eccezionali per dispositivi contundenti e da lancio
(art. 5 cpv. 6 e art. 28b LArm)
Le autorità cantonali competenti rilasciano autorizzazioni eccezionali per armi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 lettera b LArm se si tratta di armi da sport utilizzate da membri di scuole o società sportive.
Titolo prima dell’art. 13c
Sezione 3: Autorizzazioni eccezionali per i tiratori sportivi
Art. 13c Condizioni e validità
(art. 5 cpv. 6, art. 28c e art. 28d LArm)
1Le autorità cantonali competenti rilasciano autorizzazioni eccezionali ai tiratori sportivi per le armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere b e c LArm se non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm e le condizioni ai sensi dell’articolo 28d LArm sono adempite.
2L’autorizzazione eccezionale è valida in tutta la Svizzera. Autorizza all’acquisto di un’unica arma o di un’unica parte essenziale di arma. Le eccezioni sono rette per analogia dall’articolo 16 capoverso 1.
3L’autorizzazione eccezionale autorizza all’acquisto dell’arma durante un periodo di sei mesi. L’autorità competente può prorogare tale termine di tre mesi al massimo.
Art. 13d Domanda di rilascio
(art. 5 cpv. 6, art. 28c e art. 28d LArm)
1Chiunque intende ottenere un’autorizzazione eccezionale per tiratori sportivi deve compilare l’apposito modulo. Per ogni arma o parte essenziale di arma devono essere indicati il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero.
2Il modulo va inviato alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:
a. un estratto dal casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
b. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
c. se del caso, l’attestazione ufficiale di cui all’articolo 9c.