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Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 15 pagine

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Art. 30, rubrica

Contabilità e comunicazione all’Ufficio centrale Armi

(art. 21 e 24 cpv. 4 LArm)

Art. 30a Comunicazioni elettroniche all’autorità cantonale

(art. 21 cpv. 1bisLArm)

1I titolari di patenti di commercio di armi sono tenuti a comunicare per via elettronica, entro 20 giorni, all’autorità cantonale competente le seguenti transazioni di armi da fuoco e parti essenziali di armi da fuoco:

a. acquisto in Svizzera;

b. introduzione nel territorio svizzero;

c. vendita od ogni altro commercio con una persona in Svizzera.

2La comunicazione elettronica deve contenere le indicazioni seguenti:

a. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero dell’arma o della parte essenziale di arma, nonché la data della transazione;

b. in caso di acquisto o di introduzione nel territorio svizzero, le generalità del fornitore;

c. in caso di vendita o di ogni altro commercio, le generalità e, se del caso, il numero di registro dell’acquirente.

3In caso di trasmissione della comunicazione elettronica, non occorre effettuare altre comunicazioni ai sensi degli articoli 9c, 11 capoverso 3 e 17 capoverso 7 LArm.

4I Cantoni definiscono le modalità relative alla comunicazione elettronica. Su richiesta, informano l’Ufficio centrale Armi sulle comunicazioni e le armi registrate.

Art. 31 cpv. 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquiese 3

2bisIl contrassegno deve essere permanente ed essere apposto in modo tale da non poter essere rimosso senza lasciare tracce visibili. Se il contrassegno è impresso o inciso, la dimensione dei caratteri deve essere di almeno 1,6 mm e la profondità di almeno 0,02 mm.

2terSe il materiale dell’arma da fuoco non è adatto all’apposizione di un contrassegno permanente, il contrassegno deve essere apposto su una piastra di metallo. Tale piastra deve essere inserita nel telaio o nell’impugnatura oppure nel castello di culatta in modo tale che:

a. non possa essere rimossa senza mezzi meccanici; e

b. la sua rimozione danneggi il telaio o l’impugnatura oppure il castello di culatta e lasci tracce visibili.