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Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 15 pagine
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Art. 13e Obblighi dopo cinque e dieci anni
(art. 5 cpv. 6, art. 28c e art. 28d LArm)
1Chiunque ha ottenuto un’autorizzazione eccezionale deve fornire cinque e dieci anni dopo il suo rilascio la prova di cui all’articolo 28d capoverso 3 LArm. Se a una persona sono rilasciate più autorizzazioni eccezionali, l’obbligo di fornire la prova sussiste soltanto cinque e dieci anni dopo il rilascio della prima autorizzazione.
2Per fornire la prova, il titolare dell’autorizzazione deve inviare all’autorità cantonale competente entro la scadenza dei termini indicati nel capoverso 1 l’apposito modulo con i seguenti allegati:
a. prova dell’appartenenza a una società di tiro; oppure
b. prova della pratica regolare del tiro sportivo.
3La condizione relativa alla pratica regolare del tiro sportivo è adempita se sono stati eseguiti almeno cinque esercizi di tiro nel rispettivo periodo di cinque anni. I singoli esercizi di tiro devono aver avuto luogo in giorni diversi.
Art. 13f Prova delle condizioni specifiche
(art. 5 cpv. 6, art. 28c e art. 28d LArm)
1La prova dell’appartenenza a una società di tiro può essere fornita segnatamente mediante una conferma della società, un estratto del sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (art. 179g–179l della legge federale del 3 ottobre 20082 sui sistemi d’informazione militari) o una licenza della Federazione sportiva svizzera di tiro (FST).
2La prova della pratica regolare del tiro sportivo deve essere fornita utilizzando l’apposito modulo; su di esso i singoli esercizi di tiro eseguiti devono essere indicati con relativi luogo e data e devono essere vidimati dalla persona responsabile in loco o da un’altra persona competente.
3Gli esercizi di tiro eseguiti che risultano iscritti nel libretto delle prestazioni militari o nel libretto di tiro possono essere comprovati mediante copia di tali documenti.
Titolo prima dell’art. 13g
Sezione 4: Autorizzazioni eccezionali per collezionisti e musei
Art 13g Custodia in sicurezza
(art. 5 cpv. 6, art. 28c e art. 28e LArm)
I Cantoni possono precisare i requisiti relativi alle misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza ai sensi dell’articolo 28e capoverso 1 LArm.