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Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 15 pagine

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Art. 22 cpv. 2

2A tale scopo, il rappresentante deve trasmettere al servizio di comunicazione la lista degli oggetti ereditati con l’indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell’arma. Deve firmare la lista e allegarvi una copia del suo passaporto valido o della sua carta d’identità valida.

Titolo prima dell’art. 24a

Sezione 4: Acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi

(art. 16b LArm)

Art. 24a

1Chiunque aliena un caricatore ad alta capacità di colpi di cui all’articolo 4 capoverso 2bisLArm deve verificare che l’acquirente disponga di un’autorizzazione cantonale eccezionale o di una conferma del legittimo possesso ai sensi dell’articolo 71 capoverso 3 per un’arma da fuoco corrispondente. I possessori di armi da fuoco d’ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell’Amministrazione militare comprovano la loro legittimazione mediante l’iscrizione nel libretto di servizio.

2I caricatori con una capacità compresa tra le 11 e le 20 cartucce che possono essere utilizzati sia con armi da fuoco portatili sia con armi da fuoco corte, possono essere alienati se l’acquirente dispone di un’autorizzazione eccezionale o di una conferma ai sensi del capoverso 1 oppure se presenta un permesso d’acquisto di armi o una carta europea d’arma da fuoco valida per un’arma da fuoco corta compatibile.

Art. 25, rubrica e cpv. 1 e 2

Omologazione per determinare le armi da fuoco per il tiro a raffica e le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche

(art. 5 cpv. 1 lett. a e b LArm)

1Se vi sono dubbi che un’arma sia un’arma da fuoco per il tiro a raffica oppure un’arma da fuoco per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica, occorre chiedere la relativa omologazione all’Ufficio centrale Armi.

2L’Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per un determinato tipo d’arma; l’acquisto, il possesso, l’introduzione nel territorio svizzero o il commercio di armi di tale tipo è consentito soltanto dopo che l’esame abbia dimostrato che non si tratta di un’arma da fuoco per il tiro a raffica o di un’arma da fuoco per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica.