Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 17 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati

Legge SUFFP: rapporto sui risultati della consultazione

inserire un nuovo capoverso: «La SUFFP coordina le sue attività con la SEFRI». L’USI osserva che di conseguenza bisognerebbe modificare il titolo: «Collaborazione e coordinamento».

L’USS propone di integrare il capoverso 2: «…istituzioni nazionali ed estere di tipo pedagogico».

Articolo 5 Diplomi di insegnamento, certificati e altri titoli

FR e VD notano che i termini «Lehrdiplome» e «Zeugnisse» sono stati tradotti in francese con «certificats», cosa che nel capoverso 1 e 2 non ha senso. FR e VD propongono di modificare il capoverso 2: «2 può rilasciare altri titoli o certificati».

TG suggerisce di verificare se i principi di base dell’offerta formativa siano da disciplinare a livello di legge (analogamente all’art. 19 della legge sui PF). Secondo TG non viene citato esplicitamente nessun organo competente per la creazione dei cicli di studio. A suo avviso, la creazione o l’abolizione di un ciclo di studio deve competere all’organo responsabile.

NE ricorda che il Consiglio delle scuole universitarie modificherà l’ordinanza di Bologna. A questo proposito sono eventualmente necessarie precisazioni.

Dato che è il Consiglio della SUFFP a stabilire l’offerta, la Conferenza SSS ritiene che le alte scuole pedagogiche debbano essere rappresentate nel Consiglio della SUFFP.

Per quanto riguarda il riconoscimento, Hotelleriesuisse ritiene problematico che l’offerente e l’istanza di riconoscimento siano soggetti allo stesso dipartimento.

Articolo 6 Ammissione

FR propone di modificare il capoverso 2: «2 Per l’ammissione al primo livello di studio dei cicli di studio universitari (bachelor) è richiesta la maturità liceale, specializzata o professionale».

Secondo TG i rimandi nel capoverso 1 non sono utili per quanto riguarda l’ammissione. Consiglia pertanto di ripensare le condizioni di ammissione e di citare esplicitamente le relative condizioni nella legge SUFFP. TG osserva che nel capoverso 2 si rimanda all’articolo 24 LPSU e il Consiglio delle scuole universitarie si riferirà al diritto sul riconoscimento dei diplomi della CDPE che non disciplina l’accesso ai cicli di studio per l’abilitazione all’insegnamento nel settore delle scuole professionali. TG raccomanda di precisare l’avamprogetto e osserva che parallelamente alla creazione di una legge SUFFP andrebbe anche fatto un esame della regolamentazione riguardante la formazione di insegnanti nel settore della formazione professionale.

NE, JU e USS vorrebbero che potessero essere ammessi anche i titolari di una maturità professionale. Secondo NE ciò non è possibile in presenza di un rimando all’articolo 24 LPSU. L’USS vorrebbe che in questo caso il Consiglio delle scuole universitarie osservasse le proprie direttive.

L’usam osserva che nel rapporto esplicativo si legge che il Consiglio della SUFFP aggiornerà il regolamento degli studi trasformandolo in un’ordinanza sugli studi e si applicheranno tra l’altro le disposizioni della LPSU relative alle alte scuole pedagogiche. Per l’usam è importante, proprio in relazione all’insegnamento nelle scuole professionali, poter far ricorso anche ad esperti in ambito pratico (anche senza titolo accademico). Se ora si guarda solo al titolo accademico, secondo l’usam c’è il rischio che si vada verso una dimensione sempre più accademica con un conseguente allontanamento dalla logica del mercato del lavoro nella formazione professionale. L’usam ritiene che ciò vada assolutamente evitato e pertanto chiede che le spiegazioni siano integrate in tal senso.

La SIC vorrebbe che fossero ammesse anche persone senza maturità liceale e con una formazione precedente equivalente. Propone pertanto di incaricare il Consiglio della SUFFP di emanare criteri di ammissione supplementari.

Per travailsuisse l’ammissione secondo l’articolo 24 LPSU va specificata nella legge SUFFP. Propone di integrare il capoverso 2 (secondo periodo) nel modo seguente: «I candidati agli studi a) con un titolo della formazione professionale di base e una maturità professionale oppure b) con un titolo della formazione professionale superiore soddisfano tutte le condizioni per l’accesso al primo ciclo di studio».