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Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 13 pagine
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Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale
(Legge SUFFP)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 63 capoverso 1 e 63a capoverso 1 secondo periodo della
Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del …2,
decreta:
Sezione 1: Ente e obiettivi
Art. 1 Nome, forma giuridica, aggregazione e sede
1La Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) è un ente di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica propria.
2Si organizza autonomamente e ha una propria contabilità.
3È gestita in base a principi economico-aziendali.
4È aggregata amministrativamente al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
5La sua sede è stabilita dal Consiglio federale.
6È iscritta nel registro di commercio.
7Provvede a ottenere l’accreditamento istituzionale secondo l’articolo 28 capoverso 1 lettera a della legge del 30 settembre 20113 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU).
RS ..........
1 RS 101
2 FF 20.. … 2018–......