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Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 13 pagine

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Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale

(Legge SUFFP)

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 63 capoverso 1 e 63a capoverso 1 secondo periodo della

Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del …2,

decreta:

Sezione 1: Ente e obiettivi

Art. 1 Nome, forma giuridica, aggregazione e sede

1La Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) è un ente di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica propria.

2Si organizza autonomamente e ha una propria contabilità.

3È gestita in base a principi economico-aziendali.

4È aggregata amministrativamente al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

5La sua sede è stabilita dal Consiglio federale.

6È iscritta nel registro di commercio.

7Provvede a ottenere l’accreditamento istituzionale secondo l’articolo 28 capoverso 1 lettera a della legge del 30 settembre 20113 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU).

RS ..........

1 RS 101

2 FF 20.. … 2018–......