Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche
per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)
fr. 90 000–180 000). Anche i costi di trasformazione una tantum si quantificano tra i 1000 e i 2000 franchi per istituto.
Mentre le semplificazioni di cui all’articolo 47a sono legate a condizioni, la possibilità di applicare il metodo del valore di mercato per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati (art. 148l) riguarda tutte le banche e società di intermediazione mobiliare delle categorie di vigilanza 4 e 5 (nonché quelle della categoria 3 con posizioni in derivati non rilevanti). Per tale calcolo questi istituti potranno anche in futuro utilizzare il metodo del valore di mercato in luogo dell’approccio standard («Standardised Approach for Counterparty Credit Risk»). Per le categorie di vigilanza 1–3, la sostituzione del metodo del valore di mercato con il più moderno approccio standard è tuttora prevista per la fine del 2019 conformemente alla revisione del 22 novembre 2017 dell’ordinanza sui fondi propri (cfr. art. 148g cpv. 3). La possibilità di scelta tra i due approcci è offerta a tutte le circa 260 banche e società di intermediazione mobiliare delle categorie di vigilanza 4 e 5 (nonché a un esiguo numero di istituti della categoria 3). Poiché nell’ambito della ripartizione dei rischi l’articolo 47b non prevede esigenze né prescrizioni particolari, si giustifica la parità di trattamento dei piccoli istituti indipendentemente dall’adempimento delle condizioni di cui al suddetto articolo. Secondo gli istituti interpellati i risparmi annui che si dovrebbero in tal modo ottenere ammonterebbero in media a circa 1000 franchi. Sulla base delle stime più alte, potrebbero raggiungere i 4000 franchi. Se si calcolano questi valori sull’insieme delle piccole banche e società di intermediazione mobiliare, il mantenimento del metodo del valore di mercato permette quindi di ottenere risparmi annui complessivi compresi tra 260 000 franchi e 1,04 milioni di franchi. Nessuno degli istituti interpellati si aspetta risparmi sostanziali sui costi di trasformazione una tantum.
Per le piccole banche e società di intermediazione mobiliare, la somma dei risparmi in virtù delle semplificazioni previste a livello di ordinanza può apparire esigua. Anche per i piccoli istituti, tali risparmi potrebbero essere sostanziali soltanto in pochissimi casi. I risparmi possono tuttavia aumentare se anche con le future regolamentazioni orientate al rischio le piccole banche e società di intermediazione mobiliare che adempiono le condizioni di cui all’articolo 47b potranno beneficiare di semplificazioni. Va inoltre considerato che, a livello di circolari, la FINMA prevederà ulteriori semplificazioni per le piccole banche e società di intermediazione mobiliare che adempieranno le condizioni di cui all’articolo 47b. Dal punto di vista degli istituti interessati, le semplificazioni a livello di ordinanze e di circolari possono essere intese come un pacchetto. Gli istituti interpellati stimano che le misure previste finora a livello di circolari per gli istituti che adempiranno le condizioni di cui all’articolo 47b producano in media risparmi ricorrenti annui di 24 000 franchi (risparmi aggregati: fr. 2,2 mio.). Secondo le stime più alte, i risparmi potrebbero raggiungere i 90 000 franchi (risparmi aggregati: fr. 8,1 mio.).10
Gli adeguamenti dell’ordinanza e delle circolari permettono di generare, per l’insieme delle piccole banche e società di intermediazione mobiliare, risparmi ricorrenti annui di 3,1 milioni di franchi su base aggregata. Anche considerando le stime più alte, i risparmi ricorrenti non superano gli 11 milioni di franchi su base aggregata. Gran parte dei risparmi attesi è riconducibile ad adeguamenti delle circolari della FINMA. Inoltre, gli istituti che beneficeranno delle semplificazioni di cui all’articolo 47a non dovranno sostenere eventuali costi di trasformazione legati a future regolamentazioni. Nel caso di un’applicazione dei calcoli delle RWA secondo la versione finale degli standard di Basilea III e di future normative basate sulle RWA, gli istituti interpellati si attendono risparmi sostanziali sui costi di attuazione. Essi sono del parere che soltanto con la realizzazione di questi risparmi l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 47b sarebbe economicamente vantaggioso.
2.3.2 Concorrenza, piazza finanziaria e crescita
Con le semplificazioni proposte per le banche e le società di intermediazione mobiliare particolarmente liquide e ben capitalizzate delle categorie di vigilanza 4 e 5 si intende contenere i
10 Le semplificazioni previste a livello di circolari saranno commentate nel rapporto della FINMA sull’indagine conoscitiva relativa all’adeguamento delle pertinenti circolari.