Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine

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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche

per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)

costi fissi superiori alla media che la regolamentazione determina per i piccoli istituti. Di conseguenza, le misure proposte non vanno considerate quale vantaggio competitivo per i piccoli istituti, ma piuttosto quale correttivo di una distorsione della concorrenza che detti istituti subiscono a causa dei predetti costi fissi. Questo è lo scopo dichiarato del pacchetto di misure previsto. Dal punto di vista della concorrenza, la nuova distinzione tra piccoli istituti che adempiono le condizioni e quelli che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 47b non pone problemi, poiché queste semplificazioni sono aperte a tutti questi istituti.

Oltre a mitigare gli svantaggi per i piccoli istituti, il pacchetto di misure può ridurre gli ostacoli normativi all’accesso al mercato. In questo modo anche i nuovi operatori del mercato possono beneficiare direttamente delle semplificazioni di cui all’articolo 47a e devono adempiere le condizioni di cui all’articolo 47b soltanto nel momento in cui iniziano l’attività.

A livello di economia nazionale, i risparmi aggregati per le piccole banche e società di intermediazione mobiliare non sono significativi. Non bisogna perciò attendersi ripercussioni sulla crescita economica a seguito di tali risparmi.

2.3.3 Clienti, stabilità del sistema e vigilanza sui mercati finanziari

Le semplificazioni previste non comportano costi o benefici diretti per i depositanti o i clienti mutuatari. Il pacchetto di misure potrebbe avere effetti vantaggiosi per i clienti nel senso che serve a mantenere la pluralità degli offerenti.

Gli istituti che adempiono le condizioni di cui all’articolo 47b avranno tuttavia maggiore libertà per affrontare rischi più elevati in taluni settori. Inoltre, dato che non devono più calcolare le RWA, tali istituti sono esentati dall’obbligo di osservare le disposizioni relative al cuscinetto di capitale anticiclico settoriale (cfr. art. 47a). Queste banche, che secondo il «leverage ratio» non ponderato in funzione del rischio sono ben capitalizzate, potrebbero poi finanziare maggiormente crediti più rischiosi e dunque più redditizi. Per esse diventa più interessante concedere crediti aziendali non garantiti. Inoltre, perde ad esempio il proprio effetto il meccanismo sanzionatorio dell’autodisciplina nel settore ipotecario, legato ai fattori di ponderazione del rischio degli attivi (art. 72 cpv. 5). Siffatti effetti di incentivazione legati ai fattori di ponderazione del rischio hanno ripercussioni comunque limitate sugli istituti che già adempiono le condizioni di cui all’articolo 47b, visto che le esigenze in materia di capitale ponderato in funzione del rischio non sono vincolanti. Inoltre, il calcolo semplificato della qualità del bilancio consente alla FINMA di continuare ad esercitare una certa vigilanza su un eventuale aumento del rischio. Il rischio per la stabilità finanziaria è poi limitato dall’esigua quota complessiva degli istituti delle categorie 4 e 5 rispetto al sistema bancario. In linea di principio è ipotizzabile che le attività più rischiose o certe quote di mercato vengano trasferite alle piccole banche.

Le banche che potranno fruire delle semplificazioni beneficeranno anche di una procedura di notifica alla BNS e alla FINMA semplificata.11 Affinché le due autorità abbiano ancora la possibilità di valutare i rischi assunti da dette banche, si è proceduto a un adeguamento puntuale del reporting prudenziale per supplire in modo sommario al calcolo delle RWA. Questa modifica, che è già stata comunicata per scritto agli istituti partecipanti al progetto pilota, prevede in particolare la suddivisione delle ipoteche in ipoteche per immobili d’abitazione e ipoteche per altri immobili. Inoltre dovranno essere fornite informazioni sugli immobili da reddito e su quelli che non presentano questa caratteristica.

Per compensare il loro maggiore margine di manovra nell’assunzione di rischi, gli istituti che intendono beneficiare delle previste semplificazioni devono soddisfare esigenze più elevate in materia di capitale e presentare un «leverage ratio» semplificato dell’8 o del 9 % (anziché del 3 %). Questa garanzia supplementare tiene conto del fatto che per definizione il «leverage ratio» non è ponderato in funzione del rischio e può sostituire solo in parte la funzione della quota di capitale ponderata in funzione del rischio. Per determinare l’entità della garanzia sup-

11 Ciò non riguarda le rilevazioni che la BNS effettua autonomamente per adempiere i compiti legali secondo l’art. 5 della legge del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale (RS 951.11).