Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine

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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche

per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)

G1 < 686 mia. CHF

G2 < 898 mia. CHF

G3 < 1109 mia. CHF

G4 < 1320 mia. CHF

Per i motivi indicati, la cifra è modificata nel titolo in «1320 miliardi di franchi».

Numero 2.2

Per i motivi esposti al numero 2.1, la cifra è modificata nel titolo in «1320 miliardi di franchi», nel testo in «211 miliardi di franchi».

4.2.6 Disposizioni transitorie Articolo 148n

Nell’articolo 132 capoverso 2 lettera a vengono riformulate le esigenze «gone concern», al numero 1, per le unità delle due G-SIB che esercitano principalmente funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera (su base consolidata e a livello di singolo istituto) e, al numero 3, per le banche madri (a livello di singolo istituto). Per le banche interessate dal numero 1, l’esigenza del 62 per cento rappresenta un’esigenza minore rispetto alla vigente regolamentazione che – fatti salvi gli sconti – non prevede agevolazioni. Pertanto non è necessario inserire una disposizione transitoria particolare (introduzione scaglionata) per questo articolo.

Per contro, alle banche madri sono chieste esigenze «gone concern» più elevate, che sono fissate nelle corrispondenti disposizioni transitorie. Questa graduale costituzione degli strumenti «gone concern» è disciplinata nell’articolo 148n e si limita a uno dei tre elementi delle esigenze richieste, ovvero al cuscinetto del 30 per cento calcolato in base alle esigenze consolidate applicate.

L’elemento del cuscinetto relativo ai fondi supplementari per la banca madre (art. 132 cpv. 2 lett. a n. 3 trattino 3) sarà introdotto gradualmente sull’arco di cinque anni a partire dal 2020. Dal 1° gennaio 2024 si applicherà l’esigenza completa del 30 per cento.

4.3 Ripercussioni per l’economia

4.3.1 Grandi banche

Le esigenze di capitale «gone concern» per le case madri di banche di rilevanza sistemica, le esigenze ridotte per le banche di rilevanza sistemica orientate al mercato nazionale che fanno parte di gruppi finanziari internazionali e le prescrizioni concernenti lo scaglionamento temporale di «bail-in bond» riguardano per il momento soprattutto le due grandi banche. Le banche di rilevanza sistemica orientate al mercato nazionale non ne sono direttamente interessate.

Dalle previste esigenze «gone concern», compreso il cuscinetto del 30 per cento per le banche madri, risultano per i due grandi gruppi bancari esigenze effettive più elevate rispetto a quelle in vigore isolatamente a livello di holding. Ciò è dovuto al fatto che la somma delle esigenze poste a livello di singolo istituto necessarie per coprire adeguatamente i rischi di queste unità supera le esigenze a livello di gruppo. Dal momento che i grandi gruppi bancari, in virtù della loro strategia di risanamento (approccio del «single-point-of-entry»), possono emettere «bail-in bond» solo a livello di holding, il fabbisogno di fondi delle banche madri deve essere soddisfatto con l’emissione di fondi supplementari in grado di assorbire le perdite a livello di holding e la cessione alle banche madri.74 Il fabbisogno supplementare rispetto ai

74 L’approccio del «single-point-of-entry» definisce un risanamento disposto centralmente dall’autorità nazionale di vigilanza e di risoluzione («home supervisory and resolution authority»), che comincia al livello più alto delle società del gruppo. La strategia prevede che gli azionisti e i creditori al livello più alto del gruppo rispondano delle perdite, mentre le attività operative a livello delle banche sono mantenute. L’obiettivo del «bail-in» condotto centralmente è proseguire l’attività dell’intero gruppo bancario con una base di capitale risanata. Ciò consente di guadagnare tempo per procedere ai necessari cambiamenti del modello operativo con la dovuta