Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine
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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche
per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)
per queste esigenze comparabilmente inferiori poste ai singoli istituti la FINMA non può più concedere sconti secondo l’articolo 133.
Le esigenze a livello di unità superiore rimangono immutate al 100 per cento dell’esigenza complessiva, dedotto uno sconto secondo l’articolo 133 (n 2). Lo stesso vale per le banche madri (su base consolidata) in qualità di gruppo finanziario subordinato. È fatto salvo il numero 1: se, contemporaneamente, a un’unità sono poste le esigenze secondo il numero 1, le esigenze secondo il numero 2 non trovano applicazione. Ciò si verifica, in particolare, per le esigenze consolidate di unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica (ad es. attualmente Credit Suisse (Svizzera) SA e UBS Switzerland SA).
Il numero 3 disciplina le esigenze a livello di singolo istituto per le unità secondo l’articolo 124a capoverso 3 lettera c o d. Queste esigenze riguardano segnatamente le banche madri dei due grandi gruppi bancari e si compongono della somma di tre componenti:
− gli importi nominali di fondi supplementari in grado di assorbire le perdite ceduti a filiali
dalla banca madre. Si tratta di fondi in grado di assorbire le perdite, emessi a livello di holding o di una società di gruppo costituita a questo scopo e ceduti alle rispettive filiali tramite la banca madre;
− 100 per cento dell’esigenza complessiva calcolata sulla base dell’esposizione totale (se-
condo l’art. 46) e delle posizioni ponderate in funzione del rischio (secondo l’art 42 cpv. 2), dedotto uno sconto secondo l’articolo 133. Fanno eccezione (1) le partecipazioni da consolidare (compreso il capitale prudenziale considerato alla stessa stregua) e (2) i rischi derivanti da relazioni interne al gruppo;
− il 30 per cento delle esigenze consolidate applicate alla banca madre. Questa compo-
nente dei fondi supplementari è intesa come cuscinetto per la banca madre e, in caso di crisi, deve consentire lo svolgimento di un «bail-in». Il cuscinetto deve essere quindi disponibile, tra l’altro, per la ricapitalizzazione di filiali. Le disposizioni transitorie relative alla costituzione del cuscinetto sono disciplinate all’articolo 148n. La ponderazione in funzione del rischio non garantisce alle partecipazioni detenute presso la banca madre la piena copertura con capitale «going concern». Il cuscinetto è stato calibrato in modo che la copertura mancante sia approssimativamente compensata con fondi «gone concern». Dal momento che questa esigenza non è calcolata a livello di gruppo finanziario su base consolidata73, le banche sono indotte a strutturare le unità come partecipanti diretti della società holding. In questo modo si tiene conto dell’eventuale obiezione secondo cui l’esigenza «gone concern» a livello di banca madre possa sanzionare, o addirittura impedire, una possibile acquisizione a livello di holding.
Il capoverso 2bisdisciplina le esigenze delle unità di una banca attiva a livello internazionale che rientra sia nella lettera a che nella lettera c o d dell’articolo 124 capoverso 3. Questo sarebbe ad esempio il caso se la banca madre esercitasse in futuro funzioni di rilevanza sistemica di ampia portata. A tal fine il capoverso 2bisdispone che per la determinazione dell’esigenza di una simile unità si dovrà applicare, a livello di gruppo finanziario, l’articolo 132 capoverso 2 lettera a numero 2 e, a livello di singolo istituto, il numero 3.
Articolo 133
Il capoverso 2 del testo riveduto stabilisce che l’ammontare dell’esigenza relativa ai fondi propri supplementari, tenuto conto degli sconti e della riduzione dell’esigenza a seguito del computo preferenziale di capitale convertibile, non può scendere sotto il 3,75 per cento per il «leverage ratio» e sotto il 10 per cento per la quota di RWA. Nella prassi attuale vigono già gli stessi valori limite, poiché secondo il capoverso 3 non è possibile scendere al di sotto degli standard internazionali. Lo standard TLAC del FSB fissa per il «leverage ratio» un’esigenza del 6,75 per cento, la quale è costituita dalle esigenze minime senza le componenti del cuscinetto. In Svizzera l’esigenza minima in situazioni di «going concern» ammonta al 3 per cento (art. 130 cpv. 1). Per raggiungere il 6,75 per cento richiesto dallo standard TLAC, l’esigenza «gone concern» non può quindi scendere sotto il 3,75 per cento. Per l’esigenza in termini di RWA si applica lo stesso metodo di calcolo.
73 Attualmente i valori a livello di gruppo finanziario e di banca madre consolidata sono praticamente identici.