Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche
per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)
Con la modifica, le unità di cui all’articolo 124 capoverso 3 lettera a vengono escluse dal campo di applicazione della presente disposizione. Questa esclusione s’impone in ragione della necessità di fissare l’ammontare delle esigenze per queste unità e di abolire gli sconti possibili (cfr. art. 132 cpv. 2 lett. a n. 1).
4.2.4 Scaglionamento temporale dei «bail-in bond» Articolo 127a
Il capoverso 1 stabilisce che per il computo dei «bail-in bond» è sufficiente una durata residua superiore a un anno. Viene così sostituita la disposizione attualmente contenuta nello stesso capoverso, secondo la quale se la durata residua è inferiore a due anni è possibile computare i «bail-in bond» solo per il 50 per cento dell’ammontare del credito. Questa disposizione voleva incentivare le banche a emettere «bail-in bond» con una durata più lunga, in modo da ottenere anche un certo scaglionamento delle durate. Si intendeva impedire così che, nel caso di una crisi prolungata, le banche dovessero rinnovare una quota significativa di «bailin bond». L’incentivo per un adeguato scaglionamento temporale è ottenuto con l’inserimento di una nuova disposizione nel capoverso 2, senza che i «bail-in bond» con una durata residua inferiore a due anni siano computabili solo in misura ridotta.
Già nell’ordinanza vigente il capoverso 2 intende garantire che una contemporanea scadenza di strumenti «bail-in» non pregiudichi la stabilità della banca. La considerazione della scadenza dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite deve assicurare, tramite un adeguato scaglionamento nel tempo, che le condizioni relative all’ammontare di questi fondi siano soddisfatte anche qualora la loro acquisizione sia temporaneamente ridotta. L’avamprogetto concretizza questo scaglionamento: stabilisce infatti che le esigenze di fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4 possono essere adempiute al massimo per il 20 per cento con «bail-in bond» la cui durata residua è compresa tra uno e due anni. Relativamente alle scadenze dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite si garantisce così uno scaglionamento temporale adeguato per l’intero portafoglio, evitando di dover rinnovare un volume eccessivamente elevato di «bail-in bond» in un momento determinato. Ciò riduce il rischio che le esigenze relative all’ammontare di questi fondi non possano più essere adempiute in caso di restrizioni temporanee nell’ambito dell’acquisizione di mezzi finanziari.
4.2.5 Altri adeguamenti Allegato 9
Numero 2.1
Nella revisione dell’OFoP dell’11 maggio 2016, entrata in vigore il 1° luglio 2016, sono stati stabiliti i valori limite determinanti per l’esposizione totale e nel rapporto esplicativo del 13 maggio 2016 ne è stato previsto l’adeguamento periodico (pag. 15: «La definizione dei livelli per l’assegnazione in funzione dell’esposizione totale si basa sul prodotto interno lordo nazionale rilevato alla fine del 2015. Essi possono essere esaminati periodicamente nell’ambito dei rapporti di valutazione sulle disposizioni «too big to fail» svizzere, allestiti ogni due anni conformemente all’articolo 52 LBCR.») Nell’ambito della presente revisione dell’OFoP, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2020, dovrà essere considerato l’andamento del PIL nell’arco di un triennio (2016–2018). Nel 2016 il PIL nominale è aumentato dell’1 per cento e nel 2017 dell’1,2 per cento (indicazioni dell’Ufficio federale di statistica «Prodotto interno lordo, serie storica»). Nel 2018 la crescita si è attestata al 3,3 per cento (secondo la stima della Segreteria di Stato dell’economia del 18.12.2018). Nel corso del 2019 sarà reso noto l’aumento sino alla fine del 2018 e i valori saranno poi adeguati prima di essere approvati da parte del Consiglio federale. Nel complesso la crescita cumulata ammonta al 5,6 per il triennio 2016–2018 compreso e i valori limite saranno adeguati come segue (arrotondati a 1 mia. CHF):