Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine
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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche
per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)
4.2.2 Strumenti di debito Articolo 126a
Il capoverso 1 viene adeguato a livello linguistico senza conseguenze materiali.
La lettera k prevede ora, come alternativa all’autorizzazione individuale di strumenti supplementari a copertura delle perdite, la possibilità di adottare un’ottica di portafoglio con un’approvazione annuale di un cosiddetto quadro di riferimento per le emissioni. Le banche di rilevanza sistemica possono sottoporre alla FINMA annualmente, assieme al volume totale dei «bail-in bond» ancora pendenti, un quadro di riferimento su 12 mesi per le emissioni di strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza. Al momento dell’approvazione del quadro di riferimento, la FINMA definisce le categorie di strumenti con le condizioni di emissione consentite, ovvero con le relative caratteristiche, nonché le quote massime di questi strumenti rispetto al volume totale dei «bail-in bond» della banca interessata. La banca informa la FINMA costantemente in merito alle singole emissioni.
Articolo 126b
Il nuovo articolo disciplina le esigenze poste agli strumenti di debito interni al gruppo a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza. Con questi strumenti di debito interni al gruppo possono essere adempiute le esigenze «gone concern» poste a unità subordinate alla società holding. Secondo lo standard internazionale TLAC72, i fondi in grado di assorbire le perdite ceduti all’interno devono avere le stesse caratteristiche dei fondi in grado di assorbire le perdite emessi all’esterno, fatta eccezione per l’unità emittente e l’acquirente autorizzato. Anche le esigenze esposte nell’articolo 126b si basano su quelle dell’articolo 126a con alcune differenze dettate da fattori oggettivi. In particolare, gli strumenti di debito interni al gruppo devono essere contrattualmente subordinati, in linea con lo standard internazionale TLAC. Ciò intende garantire la postergazione di questi strumenti in caso di fallimento. A differenza di quanto avviene a livello di società madre del gruppo, le banche operative soggiacciono a una serie di impegni e la posizione degli strumenti di debito interni al gruppo necessita di essere sufficientemente chiarita.
Il capoverso 2 concede alla FINMA la facoltà di assimilare anche i prestiti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 126a capoverso 1 agli strumenti di debito interni al gruppo.
Il capoverso 3 dispone una durata residua di almeno un anno anche per gli strumenti di debito interni al gruppo a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza. Questa disposizione corrisponde a quanto stabilito dallo standard internazionale TLAC.
4.2.3 Ammontare delle esigenze «gone concern» Articolo 132
Il capoverso 2 disciplina l’ammontare delle esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite conformemente al capitolo 4 OFoP per le banche di rilevanza sistemica.
Alla lettera a sono definite le esigenze per le singole unità di una banca attiva a livello internazionale.
Il numero 1 determina le esigenze per le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica e che, conformemente all’articolo 124 capoverso 3 lettera a, devono adempiere le esigenze particolari. Queste esigenze (su base consolidata e a livello di singolo istituto) si applicano quindi segnatamente alle due filiali svizzere delle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale che esercitano funzioni di rilevanza sistemica per l’economia nazionale. L’esigenza è quantificata al 62 per cento dell’esigenza complessiva (data dall’esigenza di base e da supplementi secondo l’art. 129). A differenza delle esigenze poste al gruppo finanziario,
72 Cfr. il TLAC Term Sheet del FSB, sezione 19.