Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche
per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)
mezzi necessari al livello più alto del gruppo ammonta complessivamente a circa 24 miliardi di franchi per le due grandi banche, che devono emettere «bail-in bond» supplementari a livello di holding in questo ordine di grandezza. Quindi i costi di rifinanziamento per le due grandi banche aumentano nel complesso di 170 milioni di franchi al massimo ogni anno. Questo dato rappresenta tuttavia una stima prudente del limite superiore dei costi dei necessari fondi supplementari in grado di assorbire le perdite nel contesto attuale, caratterizzato da tassi d’interesse bassi. Con la maggiore capacità di «bail-in» i premi di rischio e dunque i costi dei prestiti obbligazionari a livello delle società del gruppo dovrebbero ridursi, poiché godono di una migliore protezione a fronte delle perdite. Si ipotizza altresì una diminuzione dei premi di rischio anche sui «bail-in bond», poiché le perdite in caso di «bail-in» si distribuiscono su un importo totale superiore di fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Questo effetto calmierante sui premi di rischio è descritto nella teoria economica come il teorema Modigliani-Miller. Il teorema, che solitamente descrive l’effetto ottenuto dall’aumento della dotazione di capitale proprio, sostiene che i costi medi del capitale rimangono costanti se il capitale proprio e il capitale di terzi godono di un trattamento fiscale equivalente. Questa parità di trattamento fiscale non è sempre data, in ragione dell’impossibilità di dedurre fiscalmente i pagamenti dei dividendi a differenza di quanto avviene per gli interessi sul capitale di terzi. Tuttavia, l’avamprogetto prevede la sostituzione di un certo tipo di capitale di terzi con un altro tipo di capitale di terzi, permettendo così di rispettare il principio di parità di trattamento fiscale tra i due tipi di capitale. Di conseguenza i costi di rifinanziamento supplementari dovrebbero teoricamente essere praticamente nulli e di fatto dovrebbero perlomeno essere inferiori ai 170 milioni di franchi indicati più sopra.
Nella suindicata stima è già contenuta la riduzione del necessario capitale «gone concern», risultante dal nuovo disciplinamento delle esigenze relative alle unità svizzere delle due grandi banche che svolgono funzioni di rilevanza sistemica. Le esigenze «gone concern» di queste banche rifletteranno le esigenze «going concern» in proporzione ridotta, pari a una quota forfettaria del 62 per cento. Sinora tali esigenze sono riflesse al 100 per cento e la FINMA può concedere sconti per consentire una migliore capacità di liquidazione. Queste esigenze «gone concern» confluiscono nelle esigenze delle banche madri. Poiché la somma delle esigenze dei singoli istituti per ogni grande gruppo bancario supera le esigenze a livello di gruppo, le prime hanno un effetto vincolante. La regola del 62 per cento riduce così le esigenze effettive dei due gruppi. Questa riduzione del capitale «going concern» ammonta complessivamente a 3,7 miliardi di franchi per le due grandi banche.75 La regola ridotta tiene conto dell’approccio del «single-point-of-entry», secondo cui una parte considerevole dei fondi a copertura delle perdite deve essere trasferita dal gruppo alle filiali in caso di necessità e presuppone la disponibilità dei fondi necessari a livello di gruppo. Inoltre considera il fatto che le filiali svizzere delle grandi banche sono in concorrenza con le banche di rilevanza sistemica che operano sul mercato nazionale, a loro volta soggette a una regola del 40 per cento. Nel contempo, è considerato anche il fatto che le filiali svizzere delle grandi banche sono solo limitatamente paragonabili alle banche di rilevanza sistemica orientate al mercato nazionale, perché fanno parte di un gruppo bancario di rilevanza sistemica su scala globale. Ne risultano rischi di contagio e di implicazione che le banche orientate al mercato nazionale non presentano.
Un’ulteriore agevolazione limitata per le banche di rilevanza sistemica risulta dalle disposizioni concernenti lo scaglionamento dei «bail-in bond». Nell’attuale regolamentazione, i prestiti obbligazionari con durata residua di almeno un anno e inferiore a due anni possono essere computati solo per il 50 per cento come capitale a copertura delle perdite. In alternativa, le grandi banche possono rinnovare i loro prestiti obbligazionari due anni prima che giungano a scadenza, ma anche questo genera costi. Nell’ordinanza riveduta, i prestiti obbligazionari con tale durata residua possono essere interamente computati come capitale a copertura delle perdite, purché le esigenze relative a fondi supplementari in grado di assorbire le perdite
prudenza. Cfr. FINMA, Documento di posizione della FINMA sul risanamento e la liquidazione delle banche di rilevanza sistemica, 2013, consultabile all’indirizzo: https://www.finma.ch/it/ > News.
75 La stima si basa sull’ipotesi che in futuro le due grandi banche otterranno sconti sull’esigenza in termini di «leverage ratio» pari all’1,25 % grazie al miglioramento delle loro possibilità globali di risanamento e liquidazione.