Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/20: Adeguamento dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) · 52 pagine

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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, ipoteche

per gli immobili d’abitazione da reditto, TBTF – Banche madri)

4.3.5 Investitori

Con l’emissione di «bail-in bond» a livello di holding, le parti interessate hanno la possibilità di investire con una remunerazione più elevata rispetto a quella dei tradizionali prestiti obbligazionari delle due grandi banche. Nel contesto attuale caratterizzato da bassi tassi d’interesse, è ipotizzabile che la domanda di questi titoli sia sufficiente.

I rating dei prestiti obbligazionari tradizionali a livello di gruppo o dei singoli istituti saranno tendenzialmente sostenuti dall’emissione di «bail-in bond» a livello di holding.

4.3.6 Crescita, concorrenza, piazza finanziaria

Le misure previste, se da un lato possono contribuire ad accrescere la fiducia e rivelarsi proficue per il posizionamento delle grandi banche svizzere rispetto alla concorrenza internazionale, dall’altro potrebbero determinare un aumento dei costi di rifinanziamento per i due istituti. Le due grandi banche traggono comunque un vantaggio se l’approccio del «single-pointof-entry» seguito in Svizzera per le procedure di risanamento è ritenuto credibile a livello internazionale. Si riduce così il rischio che le autorità regolatorie estere impongano alle grandi banche svizzere ulteriori esigenze organizzative e finanziarie a tutela dei creditori locali.

L’adeguamento dei valori limite per i supplementi di capitale in funzione delle dimensioni è rilevante sia per la concorrenza internazionale tra le piazze finanziarie sia per la concorrenza tra le banche in Svizzera. La modifica consente alle banche di rilevanza sistemica una crescita più duratura con i loro clienti e concorrenti senza ripercussioni sui supplementi di capitale. Tuttavia, questi supplementi di capitale non sono sicuramente proibitivi e consentono alle banche di rilevanza sistemica anche una crescita indotta da acquisizioni.

L’agevolazione delle esigenze per le filiali svizzere dei gruppi finanziari operanti su scala internazionale tiene conto della situazione della concorrenza sul mercato nazionale. Nel contempo si tiene conto dei rischi particolari che le grandi banche implicano per il sistema finanziario svizzero.

4.3.7 Confederazione, Cantoni e Comuni

Il progetto non ha incidenza sul bilancio: non si attendono ripercussioni dirette per Confederazione, Cantoni o Comuni se l’economia rimane stabile. Poiché l’avamprogetto riguarda direttamente solo le due banche di rilevanza sistemica operanti su scala globale, la Confederazione e il Cantone di Zurigo non sono coinvolti neppure nel loro ruolo di proprietari di banche di rilevanza sistemica.

In una situazione di crisi, la maggiore dotazione di capitale delle banche madri facilita l’attuabilità dei piani di emergenza. Il progetto sostiene così l’originaria legislazione «too big to fail» volta a ridurre le garanzie statali implicite e il conseguente rischio a carico dei contribuenti.

4.4 Aspetti giuridici

4.4.1 Costituzionalità e legalità

Le modifiche dell’OFoP si basano sulla LBCR, segnatamente sugli articoli 4 e 9 LBCR.

4.4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Attualmente non sussistono impegni per i quali sia necessario verificare la compatibilità.

4.4.3 Delega di competenze legislative

Il progetto non prevede la delega di competenze legislative.

4.5 Entrata in vigore

L’entrata in vigore delle modifiche relative alla OFoP è prevista il 1° gennaio 2020.