Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/24: Modifica dell'ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali · 13 pagine

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indennizzo. Secondo loro la costituzione di scorte è uno strumento importante per mantenere una politica di approvvigionamento stabile, ma non sarebbero disposti a costituire le scorte su base volontaria e senza ricevere un indennizzo attraverso il fondo di garanzia. Un altro argomento delle imprese è l’importanza per l’economia nazionale del caffè e l’effetto positivo sul rendimento psichico e fisico.

Gli importatori di caffè, che non costituiscono scorte obbligatorie, ritengono che il caffè non sia un bene d’importanza vitale e che le scorte obbligatorie non siano necessarie. Inoltre, a parer loro, il rischio di difficoltà di approvvigionamento (per problemi sulle tratte commerciali o per fluttuazioni del raccolto) è piuttosto ridotto e, in ogni caso, il mercato può garantire una sicurezza di approvvigionamento sufficiente.

3.2. Modifica dell’obbligo di costituire scorte di riso

Nell’ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali il Consiglio federale riporta i beni che sottostanno all’obbligo di costituire scorte per garantire l’approvvigionamento e definisce la cerchia di coloro che hanno l’obbligo di costituire tali scorte. Per quanto riguarda il riso, al momento solamente gli importatori di riso commestibile sottostanno a tale obbligo. Chi importa riso commestibile in Svizzera necessita – stando alla regolamentazione attuale – di un permesso generale d’importazione (PGI) e deve concludere con l’UFAE un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie. I piccoli importatori sono esonerati da tale obbligo, ma come gli altri importatori devono fornire a Réservesuisse le prestazioni finanziarie che deriverebbero da un corrispondente contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.

La modifica prevede che non solo gli importatori siano sottoposti all’obbligo di costituire scorte, bensì anche chi immette in commercio riso commestibile per la prima volta sul territorio nazionale. L’obbligo di costituire scorte obbligatorie si estenderà quindi anche alla produzione nazionale, benché ridotta.

Contrariamente all’obbligo di costituire scorte, ordinato dal Consiglio federale, i fondi di garanzia dei singoli settori sono di competenza di Réservesuisse, che gestisce tali fondi nel settore delle derrate alimentari e degli alimenti per animali in qualità di organizzazione di mutuo sostegno di diritto privato. Le disposizioni sull’obbligo di contribuzione al fondo di garanzia oppure sull’indennizzo versato ai proprietari di scorte obbligatorie per i costi finanziari e di magazzino sono sancite dai regolamenti di Réservesuisse, approvati dal DEFR o dall’UFAE. I mezzi finanziari del fondo non appartengono ai singoli membri e neppure alla Confederazione: si tratta di un patrimonio separato privato soggetto a restrizioni di diritto pubblico della facoltà di disporne (v. Messaggio del 3 settembre 2014 concernente la revisione totale della legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese; FF 2014 6128).

Secondo l’articolo 16 capoverso 5 della legge sull’approvvigionamento del Paese (RS 531), per alimentare il fondo di garanzia non è ammessa la riscossione di contributi su derrate alimentari e alimenti per animali di produzione nazionale. Nel quadro della sua funzione di vigilanza nei confronti dell’organo responsabile della gestione del fondo di garanzia, l’UFAE deve assicurarsi che venga rispettato il divieto di un obbligo contributivo per il riso indigeno. In considerazione della produzione interna, la modifica prevista all’obbligo di stoccare riso è appropriata. L’UFAE garantirà la parità di trattamento per le imprese interessate per quanto riguarda la costituzione di scorte obbligatorie, e ciò indipendentemente dal fatto che immettano sul mercato riso importato o proveniente da produzione interna. Al momento in Svizzera è attivo un solo produttore di riso commestibile e la sua quota di mercato è inferiore all’uno per cento. Viste le condizioni climatiche poco propizie alla coltivazione del riso in Svizzera, è poco probabile che la produzione interna aumenti in modo esponenziale in un prossimo futuro.