Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/30: Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione · 12 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666728
3 Osservazioni generali sugli avamprogetti
In maniera generale i partecipanti hanno accolto favorevolmente le modifiche delle ordinanze. I pareri vertono principalmente sulla limitazione a dodici mesi dell’obbligo per i datori di lavoro di rimborsare le spese di distacco (n. 4.1), sulla possibilità di autorizzare i rifugiati a viaggiare in uno Stato nonostante il divieto pronunciato dalla SEM di recarsi in tale Stato (n. 4.2), sul sistema eRetour per l’attuazione del ritorno (n. 4.3) e sulla videosorveglianza negli edifici gestiti dalla SEM nell’ambito della procedura d’asilo (n. Erreur ! Source du ren-
voi introuvable.).
La grande maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, FR, GE, GL, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, VD, VS, UR) approva globalmente le modifiche. Alcuni Cantoni (BL, LU, ZG e ZH) e il TAF si pronunciano unicamente su alcune modifiche.
PLR, UCS, USAM e USS approvano globalmente le modifiche. L’UDC si pronuncia unicamente sulla disposizione relativa all’autorizzazione dei rifugiati a viaggiare, mentre l’USI prende posizione unicamente sulle disposizioni riguardanti la limitazione dell’obbligo di rimborso dei datori di lavoro. Il PSS, dal canto suo, esprime il proprio scetticismo sull’insieme delle modifiche.
Una minoranza delle cerchie interessate (ASM, CDDGP, CP e FER) approva globalmente le modifiche. Altre (ACNUR, AsyLex, AUSL, CRS, FCPS, OSAR, ODAS e Sosf) si pronunciano unicamente sulle disposizioni che le riguardano, nello specifico la disposizione relativa alle autorizzazioni di viaggio per rifugiati. L’ACES si dice invece insoddisfatta dalle modifiche proposte.
Diversi partecipanti chiedono nuovi accessi a SIMIC, nello specifico ZH e SG per le rispettive polizie cantonali, SO per le autorità migratorie e ZH per le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro e gli uffici di coordinamento in materia di asilo e rifugiati. Il
CSCSP chiede di avere accesso anche a determinati dati di SIMIC (identità e misure coercitive) allo scopo di realizzare su scala nazionale un monitoraggio efficace e completo della privazione della libertà riguardante il diritto in materia di stranieri. Infine, IG Binational chiede che venga creato un servizio di mediazione (Ombudsman) e un diritto per tutte le persone figuranti nella base di dati SIMIC di consultare questi dati in modo che possano essere rettificati laddove siano erronei.
4 Osservazioni sui diversi temi
4.1 Limitazione a 12 mesi dell’obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese di distacco (art. 22a OASA e 1a ODist)
BS, GL, TI e ZH sono contrari alla proposta di limitare a 12 mesi l’obbligo di rimborsare le spese di distacco, giacché i lavoratori distaccati che soggiornano in Svizzera per oltre
12 mesi non trasferiscono il centro dei loro interessi e continuano a sostenere spese
all’estero. Secondo ZH la limitazione a 12 mesi rischia di incoraggiare i datori di lavoro a prorogare la durata del distacco. Ritiene inoltre che le prestazioni transfrontaliere non siano destinate a essere fornite sul lungo periodo e propone pertanto di sopprimere «di lunga durata». Secondo TI, la limitazione si giustifica unicamente alla luce dell’interesse delle aziende di ridurre le spese correlate al distacco. Ove la disposizione venga mantenuta, BS, TI e ZH