Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/30: Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione · 12 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati

Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666728

Attuazione

Alcuni partecipanti (p.es. ACNUR, ODAS) criticano l’attuazione pratica della disposizione sull’autorizzazione di viaggiare per rifugiati.

Il CP ritiene che, in assenza di mezzi di controllo estesi, appaia poco probabile che la disposizione sull’autorizzazione di viaggi sia atta a evitare gli abusi da parte dei rifugiati desiderosi di recarsi nel loro Paese d’origine.

4.3 Nuovo sistema della SEM per l’attuazione del ritorno (eRetour) (art. 12 e allegato 1 OEAE)

SO trova la durata di conservazione dei dati insufficiente e propone, ove venga mantenuta, di prorogarla a 20 anni.

TG, ASM e CDDGP chiedono che le autorità migratorie cantonali abbiano accesso (A) ai dati del numero V dell’allegato I «Consulenza e concessione dell’aiuto al ritorno» in modo tale che gli eventi correlati al ritorno volontario siano direttamente visibili.

Secondo ZH la categoria FLUPO non ha nessuna ragion d’essere e va pertanto accorpata alla categoria KAPO. ZH chiede ulteriori accessi supplementari.

Il TAF costata che non ha accesso al sistema eRetour. Suppone che questi dati saranno messi a sua disposizione nel quadro di ogni procedura di ricorso.

Per il PSS occorre fissare i principi del trattamento dei dati e della sicurezza dei dati

all’articolo 12 capoverso 3 dell’ordinanza e non in un regolamento di trattamento della SEM. Secondo il PSS, per proteggere i dati delle persone interessate, l’unica alternativa alla distruzione è il trasferimento anonimo all’Archivio federale.

Secondo AsyLex l’accesso ai dati concesso a terzi incaricati è troppo esteso. Chiede che venga aggiunto un campo per la rappresentanza legale incaricata e che la durata di conservazione dei dati sia portata a cinque anni.

4.4 Videosorveglianza degli edifici gestiti dalla SEM nel quadro della procedura d’asilo (art. 17 OAsi 1)

AG, ASM e CDDGP propongono di esaminare se le registrazioni potrebbero essere trasmesse anche nel quadro di un’operazione di sicurezza e propongono inoltre di estendere l’autorizzazione di ricorrere alla videosorveglianza anche alle autorità cantonali.

L’UCS propone di informare anche sulla durata di conservazione delle registrazioni.

AsyLex trova che la formulazione per quanto riguarda i luoghi non oggetto di videosorveglianza è vaga e va pertanto maggiormente concretizzata. La disposizione andrebbe inoltre completata per quanto attiene alla conservazione delle registrazioni. Infine, non viene precisato se la videosorveglianza è istantanea o no.

ACNUR, CRS, OSAR e ODAS ritengono che le modalità della sorveglianza non siano abbastanza precise e che, per garantire la protezione dei dati, debbano essere ossequiate le specifiche e le norme tecniche moderne in materia di conservazione, cifratura e accesso ai dati. L’ODAS chiede che le disposizioni riguardanti la conservazione delle registrazioni siano completate e precisate. L’ACNUR ritiene che questi requisiti vadano menzionati esplicitamente nell’ordinanza e che occorra sincerarsi che il locale in cui sono conservati fisicamente i dati sia effettivamente chiuso a chiave e accessibile ai soli addetti indispensabili e esplicitamente autorizzati.