Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/30: Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione · 12 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666728

soltanto i fratelli e le sorelle naturali devono essere considerati membri della famiglia e non devono essere autorizzati viaggi per motivi riguardanti i membri della famiglia del coniuge.

Prassi

AG, SO, VS e ZG auspicano una prassi restrittiva in materia di autorizzazioni. L’UDC chiede che i motivi gravi menzionati vengano interpretati in modo quanto più possibile restrittivo.

ASM e CDDGP sono fautrici di una prassi rigorosa. GE auspica una certa flessibilità per quanto riguarda la concessione delle autorizzazioni. L’ACNUR chiede un’attuazione e una prassi conformi al diritto internazionale nonché un ampio quanto flessibile sistema derogatorio. SO deplora che la prassi in questo settore si fondi su quella in materia di divieto

d’entrata.

Esame preliminare

SG e SO sono contrari a un esame (materiale) preliminare della domanda a cura delle autorità cantonali. Ritengono infatti che non spetti ai servizi cantonali di migrazione esaminare i fatti e la plausibilità, bensì alla SEM, la quale deve garantire una prassi conforme. VS propone invece che l’autorità cantonale competente alleghi in tutti i casi il proprio apprezzamento della validità dei fatti presentati a sostegno della domanda, giacché spesso queste autorità hanno accesso a informazioni utili per l’erogazione della decisione a cura dell’autorità federale.

Requisiti in materia di prove

L’UDC ritiene che i requisiti in materia di motivazione della domanda debbano essere descritti con maggiore chiarezza. Ritiene inoltre che i rifugiati debbano fugare in maniera sufficiente il sospetto di un viaggio nel Paese d’origine e fornire, pertanto, adeguate prove in tal senso. Sosf e USS ritengono che i requisiti in materia di prove non debbano essere troppo severi.

Durata limitata

SO, PSS, OSAR, ODAS, Sosf e USS criticano la durata massima fissa di 30 giorni. Sosf e USS propongono tre mesi, come per i visti. L’UDC propone che tale durata sia ridotta a 14 giorni. Secondo AsyLex si deve rinunciare a una durata massima.

Termine di evasione delle domande

AsyLex ritiene che occorra fissare un termine di evasione delle domande. L’OSAR auspica che venga precisato «in linea di principio», in modo che sia possibile presentare una domanda anche anteriormente al termine di sei settimane prima del viaggio previsto. L’OSAR ritiene inoltre che occorra limitare la durata della procedura di decisione in modo da evitare che tale durata renda il viaggio impossibile. L’ODAS esige l’introduzione di un termine di evasione vincolante e breve per le autorità. L’ACNUR rileva l’assenza di termini di evasione per le autorità cantonali e per la SEM e trova che con ciò vi è il rischio che la durata di trattamento delle domande possa pregiudicare i viaggi.

Criteri per disporre un divieto di viaggiare

La CRS e l’OSAR ritengono che debbano essere definiti criteri trasparenti per la disposizione di un divieto di viaggiare. Secondo l’ODAS occorre far luce sull’approccio adottato dalla SEM per definire i Paesi di transito e i Paesi vicini e occorre altresì stabilire criteri chiari e trasparenti in modo che le autorità non godano di un margine di manovra troppo ampio. L’ACNUR emette delle riserve per quanto riguarda l’assenza di concretizzazione del «sospetto fondato» sulla cui base la SEM può disporre un divieto di viaggiare.