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Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 49 pagine

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3Per i dispositivi diversi da quelli su misura, il rapporto sulla sicurezza fa parte della documentazione tecnica di cui agli allegati II e III MDR65. Per i dispositivi su misura, il rapporto fa parte della documentazione di cui all’allegato XIII punto 2 MDR.

Art. 60 Verifica

1I fabbricanti di dispositivi della classe III e di dispositivi impiantabili trasmettono il rapporto sulla sicurezza all’organismo designato coinvolto nella valutazione della conformità.

2L’organismo designato esamina il rapporto sulla sicurezza e riporta il risultato dell’esame con dettagli sulle eventuali misure.

3Gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere adempiuti in Eudamed.

4Per i dispositivi diversi da quelli indicati al capoverso 1, i fabbricanti mettono il rapporto sulla sicurezza a disposizione dell’organismo designato coinvolto nella valutazione della conformità e, su richiesta, di Swissmedic.

Sezione 3: Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica

Art. 61

1Nel caso dei dispositivi della classe III e dei dispositivi impiantabili, diversi dai dispositivi su misura od oggetto di sperimentazione clinica, il fabbricante redige una sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica.

2Tale sintesi deve essere redatta in modo da essere chiara per l’utilizzatore previsto e, se del caso, per il paziente.

3Il contenuto minimo della sintesi è retto dall’articolo 32 paragrafo 2 MDR66.

4La bozza di sintesi va presentata unitamente alla documentazione all’organismo designato coinvolto nella valutazione della conformità secondo l’articolo 22, che la convalida.

5La sintesi convalidata viene caricata in Eudamed dall’organismo designato.

6Il fabbricante indica sull’etichetta o nelle istruzioni per l’uso dove è reperibile la sintesi.

Sezione 4: Tracciabilità e registrazione dell’identificazione del dispositivo

Art. 62 Tracciabilità

1I distributori e gli importatori cooperano con i fabbricanti e i loro mandatari allo scopo di ottenere un appropriato livello di tracciabilità dei dispositivi.

65 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.

66 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1.