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Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 49 pagine
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2Essi designano un esperto idoneo (persona di contatto per la materiovigilanza), con formazione medica o tecnica, che assume l’obbligo di notifica nei confronti di Swissmedic. Notificano tale persona a Swissmedic.
3L’obbligo di conservazione delle registrazioni e di qualsiasi documento redatto nel quadro del sistema di gestione della qualità della vigilanza è di almeno 15 anni.
Capitolo 8: Impiego di dispositivi
Art. 66 Dispensazione
La dispensazione di dispositivi è conforme alla destinazione d’uso e alle indicazioni del fabbricante.
Art. 67 Pubblicità
1La pubblicità di dispositivi deve contenere esclusivamente enunciati che sono contenuti nelle istruzioni per l’uso.
2Le indicazioni ingannevoli, in particolare su destinazione d’uso, sicurezza e prestazioni di un dispositivo, sono vietate.
3La pubblicità destinata al pubblico è vietata per i dispositivi destinati esclusivamente all’applicazione da parte di specialisti.
Art. 68 Applicazione
1I dispositivi destinati all’applicazione da parte di specialisti che possono mettere in pericolo la salute delle persone se non sono utilizzati a regola d’arte sono elencati nell’allegato 6.
2I gruppi di dispositivi menzionati nell’allegato 6 possono essere applicati soltanto alle condizioni relative alle qualifiche professionali e all’azienda ivi menzionate.
Art. 69 Manutenzione
1Chi, quale specialista, applica dispositivi provvede all’esecuzione della manutenzione conforme alle prescrizioni nonché ai relativi esami.
2La manutenzione deve essere eseguita conformemente ai principi di un sistema di gestione della qualità, va organizzata e documentata opportunamente e si orienta in particolare:
a. alle istruzioni del fabbricante;
b. al rischio intrinseco del dispositivo e della sua utilizzazione.
3Per i dispositivi con funzioni di misurazione possono essere previste procedure di controllo conformemente all’ordinanza del 15 febbraio 200668 sugli strumenti di misurazione.