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Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 49 pagine

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Art. 78 Gestione di sistemi d’informazione

1Swissmedic è responsabile della gestione sicura dei propri sistemi d’informazione e della legittimità del trattamento dei dati.

2Per ciascun sistema d’informazione elabora un regolamento per il trattamento. Vi definisce le misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza e la protezione dei dati trattati.

Art. 79 Diritti di accesso

1Laddove necessario allo svolgimento dei rispettivi compiti, l’accesso online ai sistemi d’informazione è concesso ai seguenti organi e persone:

a. il personale di Swissmedic che opera nel settore della vigilanza e della sorveglianza del mercato nonché terzi incaricati di compiti in tale settore;

b. il personale di Swissmedic che opera nel settore del diritto penale amministrativo;

c. gli amministratori di Swissmedic e terzi incaricati.

2Gli accessi ai sistemi d’informazione sono verbalizzati. I dati verbalizzati vengono conservati per due anni.

Art. 80 Conservazione e distruzione dei dati

I dati di una persona vengono conservati per dieci anni dall’ultimo inserimento e in seguito distrutti.

Sezione 2: Sistema d’informazione per i dispositivi medici

Art. 81 Autorità responsabile

Swissmedic è responsabile del sistema d’informazione per i dispositivi medici di cui all’articolo 62c LATer (sistema d’informazione per i dispositivi medici).

Art. 82 Garanzia della protezione e della sicurezza dei dati

1Swissmedic emana un regolamento per il trattamento di cui all’articolo 21 dell’ordinanza del 14 giugno 199372 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

2Al fine di garantire la sicurezza dei dati si applicano gli articoli 20 e 21 OLPD.

3Il trattamento dei dati deve essere verbalizzato automaticamente.

Art. 83 Contenuto del sistema d’informazione per i dispositivi medici

1Il sistema d’informazione per i dispositivi medici contiene i seguenti dati:

72 RS 235.11