Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/36: Revisione totale dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici e ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) · 59 pagine
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Cpv. 2 lett. b
VD chiede di modificare la lettera come segue: «b. …azioni correttive e preventive appropriate sono previste e all’occorrenza attuate».
Art. 35 Subcontraenti e controllate
Cpv. 5
NE e VD chiedono se l’elenco delle controllate debba essere pubblicato e propongono di completare il capoverso con l’aggiunta seguente: «Essi pubblicano un elenco delle loro controllate o dei loro subcontraenti».
Art. 37 Tariffe
Santésuisse fa presente che è difficile valutare al momento i costi supplementari che deriveranno dal nuovo disciplinamento e che andranno eventualmente a ripercuotersi sui dispositivi e quindi
sull’AOMS. Si augura comunque che non spetti all’AOMS la responsabilità di assumere interamente tali costi e che venga tenuto conto di questo aspetto nel monitorare la loro evoluzione.
Sezione 2: Cessazione dell’attività di valutazione della conformità Art. 38
USZ, SMT, IPQ e vips chiedono che all’articolo sia aggiunta la rubrica: Cessazione dell’attività di valutazione della conformità.
Cpv. 1
SMT, IPQ, SVDI e vips chiedono che tutte le definizioni e le espressioni terminologiche siano allineate a quelle dell’MDR per evitare confusioni (p. es. «revoca» e «ritiro»).
Art. 39 Principio
Cpv. 2
NE e VD si chiedono per quante volte la sospensione possa essere prorogata di massimo 12 mesi.
Art. 40 Certificati rilasciati indebitamente
Cpv. 1
Secondo NE e VD, soltanto Swissmedic deve potersi pronunciare sulla validità dei certificati in seguito alla limitazione, sospensione o revoca della designazione di un organismo.
Art. 42 Validità dei certificati in caso di sospensione o limitazione della designazione
FIT indica che non è specificata la procedura e i tempi, la conferma di Swissmedic o (soprattutto)
dell’autorità competente dello Stato contraente o di «altro organismo designato», considerati i tempi di «smaltimento» di soli 9 mesi.
Cpv. 1 lett. a
NE e VD rilevano che se la designazione di un organo è revocata, quest’organo non è più abilitato a confermare che i dispositivi interessati non pongono problemi in fatto di sicurezza.
Cpv. 1 lett. b
NE e VD chiedono perché i certificati non siano oggetto di una valutazione completa come in caso di cessazione d’attività di un organismo (art. 38 cpv. 3) e perché il termine di valutazione è di 12 mesi
24/59 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione – Revisione totale ODmed e nuova OSRUm-Dmed