Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1
APPENDICE ALL’ALLEGATO 1
«Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
In questo Protocollo si intende per:
(a) «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il
montaggio e le operazioni specifiche;
(b) «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc.,
impiegato nella fabbricazione di un prodotto;
(c) «prodotto», un prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere
successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;
(d) «merci», sia i materiali che i prodotti;
(e) «valore in dogana», il valore determinato conformemente all’Accordo relativo
all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale del 1994 sulle tariffe doganali e sul commercio (Accordo sulla valutazione doganale OMC);
(f) «prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al
fabbricante, in Svizzera o nel Regno Unito, nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto;
(g) «valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell’importazione dei
materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in Svizzera o nel Regno Unito;