Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto
APPENDICE ALL’ALLEGATO 1
4. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno del Regno Unito non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario del Regno Unito ai fini del cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2, soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri Paesi. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del Paese che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nel Regno Unito.
5. Quando le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel Regno Unito non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario del Regno Unito ai fini del cumulo di cui al paragrafo 3, solo se il valore ivi aggiunto è superiore al valore aggiunto in uno degli altri Paesi.
6. I prodotti originari di uno dei Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nel Regno Unito, conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi Paesi.
7. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
(a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio19942 sia in vigore tra i Paesi che partecipano all’acquisizione del carattere originario e il Paese di destinazione;
(b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione
di norme di origine identiche a quelle previste dal presente Protocollo; e
(c) le Parti abbiano pubblicato notifiche indicanti il rispetto dei requisiti necessari
al fine dell’applicazione del cumulo.
8. Il Regno Unito fornisce alla Svizzera i dettagli degli accordi comprensivi di date di entrata in vigore e rispettive norme di origine applicate per gli altri Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.
2 Le Parti riconoscono il fine di mantenere i diritti e gli obblighi in essere tra di loro e che è prevista la conclusione di un accordo commerciale preferenziale tra Regno Unito e Unione europea in conformità all’art. XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994. Alla luce di questo, fino a che quell’accordo non sarà applicabile, è possibile continuare ad applicare anche il cumulo (di cui ai par. 1–6 del presente articolo) riferito all’Unione europea per un periodo di transizione di tre anni, a condizione che il Regno Unito e l’Unione europea si accordino su disposizioni in materia di cooperazione amministrativa tali da garantire la corretta applicazione del presente articolo e che tra la Svizzera e l’Unione europea sia applicabile un accordo commerciale preferenziale in conformità all’art. XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994. Entro e non oltre sei mesi prima dello scadere del periodo di transizione, le Parti devono avviare consultazioni sull’opportunità di una proroga. Mediante decisione del comitato misto è possibile modificare la presente disposizione e prolungare il periodo di transizione. Se viene richiesta una modifica in questo senso, le Parti devono puntare a formulare disposizioni in grado di generare benefici non inferiori per i loro scambi.