Avamprogetto Accordo commerciale

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine

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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1

(b) i prodotti ottenuti nel Regno Unito utilizzando materiali non interamente ottenuti

sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nel Regno Unito di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità all’articolo 6.

2. Ai fini del presente Accordo, i prodotti che seguono si considerano originari della Svizzera:

(a) i prodotti interamente ottenuti in Svizzera ai sensi dell’articolo 5; e

(b) i prodotti ottenuti in Svizzera utilizzando materiali non interamente ottenuti sul

suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Svizzera di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità all’articolo 6.

Articolo 3

Cumulo nel Regno Unito

1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari del Regno Unito i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Svizzera (compreso il Liechtenstein)1,dell’Islanda, della Norvegia, della Turchia o dell’Unione europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nel Regno Unito a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all’articolo 7. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari del Regno Unito i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari di uno dei Paesi di cui all’allegato A al presente Protocollo, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nel Regno Unito a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all’articolo 7. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, le lavorazioni o trasformazioni eseguite in Islanda, Norvegia o nell’Unione europea si considerano eseguite nel Regno unito quando i prodotti ottenuti vengono sottoposti nel Regno Unito a successive lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all’articolo 7.

1 In considerazione dell’Unione doganale tra Liechtenstein e Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.