Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1
Articolo 4
Cumulo in Svizzera
1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Svizzera i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari del Regno Unito, dell’Islanda, della Norvegia, della Turchia o dell’Unione europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti dalla Svizzera a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all’articolo 7. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Svizzera i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari di uno dei Paesi di cui all’allegato A al presente Protocollo, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti in Svizzera a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all’articolo 7. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Svizzera non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Svizzera soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del Paese che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione in Svizzera.
4. I prodotti originari di uno dei Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Svizzera, conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi Paesi.
5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
(a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio3 sia in vigore tra i Paesi che partecipano all’acquisizione del carattere originario e il Paese di destinazione;
3 Le Parti riconoscono il fine di mantenere i diritti e gli obblighi vigenti tra di loro e che è prevista la conclusione di un accordo commerciale preferenziale tra Regno Unito e Unione europea in conformità all’art. XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994. Alla luce di questo, fino a che quell’accordo non sarà applicabile, è possibile continuare ad applicare anche il cumulo (di cui ai par. 1–4 del presente articolo) riferito all’Unione europea per un periodo di transizione di tre anni, a condizione che il Regno Unito e l’Unione europea si accordino su disposizioni in materia di cooperazione amministrativa tali da garantire la corretta applicazione del presente articolo e che tra la Svizzera e l’Unione europea sia applicabile un accordo commerciale preferenziale in conformità all’art. XXIV